Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 dicembre 2013, n.1176

Il Piano dei servizi, che ai sensi dell’art. 7 della l.r.
Lombardia 12/2005 è una delle articolazioni del PGT, ai sensi
del successivo art. 9 comma 4 “valuta prioritariamente
l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate
nel territorio comunale […] e, in caso di accertata
insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i
costi per il loro adeguamento e individua le modalità di
intervento. Analogamente il piano indica […] le
necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne
quantifica i costi e ne prefigura le modalità di
attuazione”. Ai sensi degli artt. 71 e 72 della stessa l.r.
12/2005, fanno poi parte dei “servizi” che il relativo
Piano deve considerare anche le “attrezzature di interesse
comune destinate a servizi religiosi”, da pianificare
“valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni
religiose di cui all’articolo 70”, ovvero di tutte le
confessioni religiose “come tali qualificate in base a criteri
desumibili dall’ordinamento ed aventi una presenza diffusa,
organizzata e stabile nell’ambito del comune ove siano
effettuati gli interventi disciplinati dal presente capo, ed i cui
statuti esprimano il carattere religioso delle loro finalità
istituzionali”. La medesima norma prevede anche una
“previa convenzione” fra le associazioni ed il Comune
interessato. Un richiamo che va però interpretato in senso
conforme alle norme che nel nostro ordinamento garantiscono la
libertà di culto, nel senso che – secondo la Corte adita – la
stipula di tale convenzione deve ritenersi richiesta per realizzare
opere con contributi e provvidenze pubblici, non per la qualificazione
degli istanti come realtà sociali ai fini della programmazione
dei servizi religiosi. Tanto rilevato, la delibera di approvazione del
PGT viene dunque annullata nella parte in cui omette di apprezzare,
attraverso una corretta e completa istruttoria, quali e quante
realtà sociali islamiche, esistano nel Comune, di valutare le
loro istanze in termini di servizi religiosi e di decidere
motivatamente se e in che misura esse possano essere soddisfatte nel
Piano dei servizi.