Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 maggio 2008, n.6156

L’art. 1 della legge n. 230/07 ha introdotto il comma 7 ter
dell’art 15 n. 230/98, che espressamente riconosce la possibilità
di richiedere la revoca dello status di obiettore dopo
l’espletamento del servizio, ancorandola a specifiche modalità
temporali e formali (la richiesta cioè deve essere irrevocabile e
può essere presentata solo dopo il decorso del termine di 5 anni
dalla collocazione in congedo). Per coloro che si avvalgono della
facoltà in esame il legislatore prevede espressamente al comma 7 bis
del citato art. 15, anch’esso introdotto dalla l. n. 130/07, il
venir meno dei limiti all’accesso per i posti in corpi militari o
che, comunque, comportino l’uso delle armi. Dalla disciplina ora
richiamata appare confermata, quindi, la netta distinzione, anche a
livello normativo, tra il profilo attinente alla preclusione
all’ammissione ad un certo tipo di impieghi e quello concernente gli
effetti della revoca dello status di obiettore intervenuta dopo
l’espletamento del servizio.