Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 marzo 2003, n.1776

La disciplina prevista dall’art. 1, commi 1 e 2, decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 504 che fissa il termine massimo complessivamente
non superiore a nove mesi, trova applicazione solo per le domande di
obiezione di coscienza presentate dopo la data dell’1 gennaio 2000,
mentre per i precedenti rimane in vigore il regime di cui all’art. 9,
comma 2, della legge n. 230 del 1998.

Sentenza 27 giugno 2003, n.5349

Laddove l’amministrazione abbia provveduto ad enucleare nell’atto
generale (nella specie, d.P.C.M. 25 gennaio 2002) le ragioni ed i
limiti di impiego degli obiettori di coscienza con ridotto profilo
sanitario, la stessa non è soggetta ad alcun obbligo di ulteriore
motivazione dell’atto con cui avvia un giovane al servizio civile
sostitutivo.

Sentenza 11 febbraio 2003, n.963

Il termine per l’avvio dell’obiettore di coscienza al servizio civile
sostituito decorre, nel caso di riconoscimento dello status di
obiettore da parte del giudice ordinario, dalla data di deposito della
relativa sentenza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.6103

Il termine di nove mesi, stabilito dall’art.1 del D. Lgs. del 30
dicembre 1997, n.504, vale per le domande presentate dal 1 gennaio
2000, mentre, per le domande presentate in data anteriore, il termine
concernente l’avviamento al servizio civile resta quello di un anno,
previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998,n.230/1998,
decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi fissati per
l’adozione del provvedimento di riconoscimento.