Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 giugno 2014, n.56030/07

In OLIR.it: Press Release
issued by the Registrar of the Court


Con la presente sentenza, la Grand Chamber della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo, confermando una decisione della III
Sezione, ha ritenuto che la Spagna non abbia violato l’art. 8
CEDU nel negare il rinnovo del contratto annuale di insegnamento della
religione cattolica in una scuola statale, affidato ad un sacerdote
che, perso lo stato clericale e dispensato dal celibato, aveva
contratto matrimonio civile ed avuto cinque figli e che aveva
pubblicamente aderito e sostenuto il Movimento Pro-Celibato
Opcional.

Nel giudizio di bilanciamento tra il rispetto
della vita privata e familiare del ricorrente di cui all’art. 8
CEDU e la tutela della libertà religiosa della Chiesa
cattolica, ex art. 9 CEDU, la Corte ha ritenuto legittima la
limitazione della prima, a favore della seconda, avendo verificato il
ricorrere dei tre presupposti che consentono tale limitazione: la
previsione di legge, la necessità di essa in una società
democratica e la proporzionalità.
In particolare,
con riferimento alla previsione di legge, ha rilevato come la
disciplina dell’insegnamento della religione cattolica sia
regolato dal Concordato ed il mancato rinnovo del contratto di
insegnamento fosse ben prevedibile dal ricorrente quale conseguenza
della sua condotta.
Quanto, invece, alla limitazione della
vita privata e familiare del ricorrente come necessaria in una
società democratica, i Giudici di Strasburgo hanno tra
l’altro affermato che, «per rimanere credibile, una
religione deve essere insegnata da una persona la cui condotta di vita
e le cui dichiarazioni pubbliche non siano apertamente in contrasto
con la religione in questione, specialmente quando si suppone che la
religione regoli la vita privata e le credenze personali dei suoi
seguaci». Hanno, dunque, ritenuto che la protezione da parte
dello Stato dell’autonomia della confessione religiosa importi
anche la tutela di tale dovere di fedeltà.
Per
ciò che concerne, infine, la proporzionalità della
sanzione, la Corte ha preliminarmente rilevato come il ricorrente si
era posto volontariamente in una situazione incompatibile col
magistero della Chiesa, ed ha ritenuto che nel caso di specie non vi
potesse essere una misura meno restrittiva del mancato rinnovo
dell’insegnamento che potesse avere la stessa efficacia nel
preservare la credibilità della Chiesa.

Nota 12 febbraio 2004

Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. Nota 12 febbraio 2004: “La funzione dell’autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici”. (da Communicationes, 36, 2004, pp. 24-32 (1)) NOZIONE DI «BENE ECCLESIASTICO» 1. La Chiesa, per compiere nel mondo la missione ricevuta dal suo Fondatore e Signore Gesù Cristo, ha il diritto nativo di acquistare, possedere, amministrare ed alienare […]

Delibera 06 settembre 1984, n.17

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 17 del 6 settembre 1984: “Nomine dei parroci” (1). (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 8/1984) Le nomine dei parroci ad certum tempus hanno la durata di nove anni. (1) Cfr. anche Delibera n. 5 promulgata con Decreto del Presidente della C.E.I. del 23 dicembre 1983, n. 1035/83 in […]

Delibera 23 dicembre 1983, n.3

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 3 del 23 dicembre 1983: “Elenco dei sacerdoti aspiranti all’Episcopato”. (da “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 7/1983) L’elenco dei sacerdoti diocesani e religiosi ritenuti degni di candidatura all’Episcopato, fermo restando il diritto di ogni singolo Vescovo, sia redatto e trasmesso alla Santa Sede dalle Conferenze Episcopali Regionali.