Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 aprile 2010, n.138

La questione di legittimità degli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143,
143-bis, 156-bis del codice civile, «nella parte in cui,
sistematicamente interpretati, non consentono che le persone di
orientamento omosessuale possano contrarre matrimonio con persone
dello stesso sesso», sollevata in riferimento all’art. 2 Cost. deve
essere dichiarata inammissibile, perché diretta ad ottenere una
pronunzia additiva non costituzionalmente obbligata. Per “formazione
sociale” (ex art. 2 Cost.) deve infatti intendersi ogni forma di
comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il
libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di
una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da
annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile
convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto
fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia,
ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge
– il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si
deve escludere, tuttavia, che l’aspirazione a tale riconoscimento
– che necessariamente postula una disciplina di carattere generale,
finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia
– possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione
delle unioni omosessuali al matrimonio. Ne deriva, dunque, che,
nell’ambito applicativo dell’art. 2 Cost., spetta al Parlamento,
nell’esercizio della sua piena discrezionalità, individuare le
forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni suddette, restando
riservata alla Corte costituzionale la possibilità d’intervenire a
tutela di specifiche situazioni. Può accadere, infatti, che, in
relazione ad ipotesi particolari, sia riscontrabile la necessità di
un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e
quella della coppia omosessuale, trattamento che la Suprema Corte può
garantire con il controllo di ragionevolezza.

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Un commento alla sentenza in www.associazionedeicostituzionalisti.it:
:: Il diritto “consentito” al matrimonio ed il diritto
“garantito” alla vita familiare per le coppie omosessuali in una
pronuncia in cui la Corte dice “troppo” e “troppo poco”
[http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/rivista/2010/00/Romboli01.pdf],
di Roberto Romboli

Sentenza 29 maggio 2009, n.22700

Il princìpio, sancito nell'art. 3 c.p.,
dell'obbligatorietà della legge penale, per cui tutti
coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello
Stato, implica che le tradizioni etico-sociali di questi soggetti
possano essere osservate solo fuori dall'ambito di
opera­tività della norma penale. Ciò assume
particolare valore morale e sociale allorché la tutela penale
riguardi materie di rilevanza costituzionale. E' questo il caso
della famiglia, che la legge fondamenta­le dello Stato riconosce
quale società naturale, ordinata sull'uguaglianza morale e
giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.) e che deve essere garantita in
quanto inserita in un ordinamento incentrato sulla dignità
della persona umana (nel caso di specie, non veniva pertanto accolto
il rilievo, in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, dedotto sulla base del fatto che i coniugi fossero
portatori di cultura, religione e va­lori differenti da quelli
italiani)

Statuto 20 febbraio 2009

Statuto della Regione Campania (*) (*) Approvato dal Consiglio Regionale della Campania ai sensi dell’articolo 123, comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana, con due deliberazioni successive adottate nelle sedute consiliari del 12 giugno 2008 e del 20 febbraio 2009. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del 26 febbraio 2009) ARTICOLO 1 Principi fondamentali […]

Ordinanza 22 settembre 2008, n.23934

La norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno al figlio
legittimo, anche in presenza di una diversa contraria volontà dei
genitori, desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta
dagli articoli 237, 262 e 299 c.c. nonché dall’art. 72, 1° comma del
r.d. n. 1238/1939 e ora, dagli articoli 33 e 34 d.p.r. n. 396 del
2000, oltre a non essere piu’ coerente con i principi
dell’ordinamento, che ha abbandonato la concezione patriarcale della
famiglia, e con il valore costituzionale dell’eguaglianza tra uomo e
donna, si pone contrasto con alcune norme di origine sopranazionale,
tra cui in particolare, l’art. 16, 1° comma lettera g) della
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei
confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979,
ratificata e resa esecutiva con legge 14 marzo 1958, n. 132, che
impegna gli Stati contraenti ad adottare tutte le misure adeguate per
eliminare la discriminazione nei confronti della donna in tutte le
questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e, in
particolare, ad assicurare «gli stessi diritti personali al marito e
alla moglie, compresa la scelta del cognome».

Sentenza 27 marzo 2008, n.411

La realizzazione di edifici e strutture destinate al culto rientra tra
le attività sociali e di promozione umana, a cui la nostra Carta
Costituzionale offre particolare rilievo e tutela, sia in quanto
esplicazione del diritto di professare la propria fede religiosa anche
in forma associata (art. 19), sia più in generale quale oggetto di
una formazione sociale nella quale svolgere la personalità umana
(art. 2).

Costituzione 22 marzo 2002

Costituzione della Repubblica democratica di Timor Est (Timor Orientale). 22 marzo 2002. PREAMBLE […] In its cultural and humane perspective, the Catholic Church in East Timor has always been able to take on the suffering of all the People with dignity, placing itself on their side in the defence of their most fundamental rights. Ultimately, […]

Sentenza 11 dicembre 1976

MASSIMA: 1. Se si indice un concorso per esami, il principio di
eguaglianza impone che le prove siano sostenute nelle stesse
condizioni da parte di tutti i candidati e, per le prove scritte,
l’esigenza pratica di raffrontare gli elaborati dei candidati implica
che il testo sia identico per tutti. E’ quindi essenziale che tutte le
prove scritte si svolgano lo stesso giorno. L’eventuale interesse dei
candidati a sostenere l’esame in data diversa va vagliato in rapporto
alle esigenze di cui sopra. 2. Se un candidato comunica all’autorità
che ha il potere di nomina che, per ragioni d’indole religiosa, egli
non potrà presentarsi agli esami ad una certa data, l’autorità
dovrà tenerne conto e cercare di evitare di stabilire in quella data
le prove d’esame. Se invece un candidato non rende tempestivamente
note all’autorità che ha il potere di nomina le difficoltà inerenti
alla sua situazione personale, l’autorità può rifiutarsi di spostare
la data, specie se essa è già stata comunicata agli altri candidati.

Sentenza 19 giugno 2007, n.220

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami
di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento
dei candidati interni, le commissioni d’esame per i candidati esterni
eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto
presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti
paritari. Questa previsione, infatti, non è irragionevole. Essa si
collega, anzitutto, all’esigenza di evitare che le scuole paritarie
diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà
dell’esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell’art. 33 Cost.,
così prevenendo la loro trasformazione da luogo di insegnamento in
sedi per esami di Stato. La scelta del legislatore risponde, inoltre,
alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la
domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole
statali – presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi
– sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.

Risoluzione 18 gennaio 2006

Parlamento europeo. Risoluzione 18 gennaio 2006 sull’omofobia in Europa Il Parlamento europeo, – visti gli obblighi internazionali ed europei in materia di diritti umani, quali quelli contenuti nelle convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell’uomo e nella Convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, – viste le disposizioni della legislazione dell’Unione europea sui […]