Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 marzo 1995

Non è incompatibile con il principio di laicità portare negli
istituti scolastici, da parte degli studenti, segni di appartenenza
religiosa nella misura in cui non venga compromesso l’ordinato
svolgimento dell’attività di insegnamento. Pertanto, qualora il
suddetto limite venga violato il provvedimento di espulsione assunto
dalle competenti autorità scolastiche risulta essere legittimo.

Sentenza 13 gennaio 1994, n.93-329

L’articolo 2 della legge relativa alle condizioni per il sostegno di
investimenti degli istituti scolastici privati da parte degli enti
territoriali pone il principio secondo cui tali sovvenzioni possono
essere concesse liberamente a qualsiasi istituto convenzionato e per
ogni grado d’istruzione, senza distinzione fra gli istituti
vincolati da contratto semplice e da contratto d’associazione, col
solo limite di un tetto massimo di contributi e con la possibilità di
assunzione totale in carico degli investimenti agevolati. Una norma
siffatta non garantisce il rispetto del principio di eguaglianza tra
gli stessi istituti privati, potendo dar luogo a differenze di
trattamento non giustificate, e non garantisce altresì un trattamento
paritario degli istituti scolastici pubblici, che, in ragione dei loro
più gravosi servizi ed obblighi, potrebbero risultare meno favoriti
di quelli privati; essa è, per tanto, da dichiarare contraria alla
costituzione.

Ordinanza 06 dicembre 1995, n.529

Pretura di Trento. Sezione distaccata di Borgo Valsugana. Ordinanza 6 dicembre 1995, n. 529. Il pretore Letti gli atti del procedimento penale a carico di X.X., nato a XXXXX il XXXXXX ed ivi residente in via XXXXX e X.X., nato a XXXX il XXXXXX, ed ivi residente, via XXXXXXX; imputati “dei reati p. e p. […]