Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 giugno 2013, n.146

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato), nella parte in cui “esclude il personale della scuola non di
ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla
maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale
non di ruolo a tempo indeterminato”, nonché “nella parte in cui,
con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un
diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie
diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una
prestazione a tempo determinato”, sollevata in riferimento agli
articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione. Appare infatti innegabile
che, nonostante la riforma di cui alla legge n. 186 del 2003, lo
status degli insegnanti di religione mantenga alcune sue indubbie
peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del
contratto per revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano
(art. 3, comma 9, della legge n. 186 del 2003) e l’assenza di un
sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti – ora
graduatorie ad esaurimento – previste per altri docenti, le quali
consentono l’ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei
posti disponibili ( art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado»). Da tanto consegue che la prospettata questione
di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento
in riferimento all’art. 3 Cost., attesa l’inidoneità della categoria
dei docenti di religione a fungere da idoneo “tertium
comparationis”.