Sentenza 19 febbraio 1997
L’imposizione di una zona di rispetto di quindici piedi attorno alle
cliniche dove si praticano aborti intesa a preservare le donne che vi
accedono a piedi o in macchina dalle molestie della propaganda
antiabortista è giustificata da congrui interessi pubblici come
quello di assicurare la salute pubblica e l’ordine, di promuovere la
libertà di circolazione, di proteggere il diritto di proprietà, e la
libertà delle donne di usufruire dei servizi relativi al loro stato
di gravidanza; per tanto, è da escludere un contrasto di tale
imposizione con la libertà garantita dal primo emendamento.
L’imposizione di una zona mobile di rispetto a ciascuna persona o a
ciascun veicolo diretto alle cliniche dove si praticano aborti non è
sufficientemente determinata nel tempo, nello spazio, e nei
destinatari né appare sufficientemente giustificata da un nesso
necessario con la tutela di interessi pubblici rilevanti; essa viola
quindi la libertà di parola e di comunicazione garantita dal primo
emendamento.