Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 novembre 1997, n.382

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3, primo
comma, Cost., l’art. 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772 (recante: “Norme per il riconoscimento della obiezione di
coscienza”), come sostituito dall’art. 2 della legge 24 dicembre 1974,
n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n.
772), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata
nella misura minima di due anni anziche’ in quella di sei mesi e nella
misura massima di quattro anni anziche’ in quella di due anni, in
quanto, fermo restando che le ipotesi di reato previste dal primo e
dal secondo comma dell’art. 8 della l. n. 772 del 1972 sono diverse
tanto dal punto di vista soggettivo quanto da quello oggettivo –
consistendo il reato, nell’ipotesi di cui al primo comma, nel fatto di
colui che successivamente rifiuta il servizio militare non armato o il
servizio sostitutivo civile, ai quali e’ stato ammesso; mentre
l’ipotesi di cui al secondo comma riguarda il caso di colui che,
adducendo i motivi di coscienza indicati dall’art. 1, al di fuori dei
casi di ammissione ai predetti benefici, rifiuta, prima di assumerlo,
il servizio militare di leva -, tuttavia, cio’ che appare decisivo ai
fini del presente giudizio di costituzionalita’ e’ la stretta
connessione tra le due fattispecie e l’identita’ di valutazione del
legislatore circa la gravita’ dei fatti che esse prevedono: identita’
di valutazione che si esprimeva originariamente nell’identita’ di
pene, stabilita l’una con una formula di rinvio all’altra (“Alla
stessa pena soggiace …”). Ne consegue che il sistema delineato dalle
disposizioni in esame, a seguito della sentenza n. 409 del 1989, che,
in relazione comparativa col reato previsto dall’art. 151 c.p.m.p., ha
gia’ piu’ che dimezzato la pena per la fattispecie prevista nel
secondo comma dell’art. 8, risulta manifestamente privo di
razionalita’.