Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 gennaio 1994, n.5213

Con la ratifica dell’intesa conclusa con l’Unione delle Chiese
Avventiste del 7 giorno (L. 22 novembre 1988, n. 5169), lo Stato
italiano ha riconosciuto a queste ultime la piena autonomia in materia
di organizzazione interna e, specificamente, in materia “disciplinare
e spirituale”, escludendo dunque ogni possibilità di sindacato
dell’Autorità Giudiziaria in tale ambito. Nel caso specifico la Corte
afferma quindi la carenza di giurisdizione del giudice italiano,
dichiarando precluso ogni sindacato sul provvedimento di espulsione di
un membro della Chiesa Avventista (anche nel caso in cui si limiti ad
un controllo di legittimità alla luce delle stesse norme statutarie),
in quanto tale genere di provvedimento, di carattere
religioso-disciplinare, è espressione della piena autonomia
istituzionale protetta dal principio di “non ingerenza” sancito con la
L. 5169/1988.

Ordinanza 01 giugno 2004

L’art. 5 dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni
di Geova stabilisce che “l’espulsione dei soci aderenti è
deliberata dall’assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle
Congregazioni locali”. Tale provvedimento deve essere valutato dal
giudice statuale non con riferimento al merito dell’espulsione,
rispetto alla quale detto giudice potrebbe anche – come propugnato da
autorevole dottrina – ritenersi privo di ogni competenza, stante
l’art. 8, comma 1, Cost. che prevede la piena libertà delle
confessioni religiose, con conseguente insindacabilità giudiziale dei
provvedimenti di disassociazione, esclusione e/o scomunica dei loro
adepti o fedeli, ma con riferimento alla forma del provvedimento di
disassociazione o espulsione il quale deve fare salvo, sulla base del
principio generale dell’ordinamento sul “giusto processo”, il
diritto alla piena difesa dell’incolpato ed il rispetto degli
adempimenti procedurali previsti dallo statuto.

Regolamento 31 maggio 2000

Segreteria di Stato. Prima Sezione – Affari Generali. "Regolamento Generale del Vicariato di Roma", del 31 maggio 2000. (Omissis) A Sua Eminenza Reverendissima il Sig. Card. CAMILLO RUINI Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma Dal Vaticano, 31 maggio 2000 N. 475.137 Signor Cardinale, con lo stimato Foglio N. 39700 del 22 […]

Sentenza 09 ottobre 2001, n.12349

È manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la
q.l.c. dell’art. 4 l. n. 108 del 1990 nella parte in cui non prevede
l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 18 stat. lav.,
relativa alla reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente
illegittimamente licenziato, nei confronti del datore di lavoro non
imprenditore, che svolge senza fine di lucro attività politica,
sindacale, culturale, di istruzione o di religione o culto, avuto
riguardo alla non comparabilità della organizzazione di tale
attività con quella imprenditoriale, e tenuto altresì conto del
rilievo di cui alla sentenza della Corte cost. n. 46 del 2000 –
dichiarativa dell’ammissibilità della richiesta di referendum
popolare per l’abrogazione delle norme sulla reintegrazione nel posto
di lavoro – relativo alla non configurabilità di una copertura
costituzionale del principio della tutela reale, che rappresenta solo
uno dei possibili modi per realizzare la garanzia del diritto al
lavoro.

Ordinanza 01 aprile 1996

E’inammissibile l’azione di reintegrazione del possesso proposta nei
confronti di un pastore delle ADI allorquando, pur in presenza di un
atto di revoca del ministero – che non può assumere rilevanza
nell’ordinamento italiano -, è mancata l’evidenza dello spoglio,
ossia la privazione duratura, e non meramente provvisoria, del
possesso.