Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 24 luglio 2009, n.236

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 434, della legge
24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella
parte relativa ai professori universitari per i quali sia stato
disposto il collocamento fuori ruolo con formale provvedimento
amministrativo e che abbiano iniziato il corso del relativo periodo.
La contrazione del periodo di fuori ruolo, già in corso di
svolgimento, operata dalla norma censurata, riguarda infatti una
posizione giuridica concentrata nell’arco di un triennio, interessa
una categoria di docenti numericamente ristretta, non produce
significative ricadute sulla finanza pubblica, non risponde allo scopo
di salvaguardare equilibri di bilancio o altri aspetti di pubblico
interesse e neppure può definirsi funzionale all’esigenza di
ricambio generazionale dei docenti universitari, ove si consideri che
essi, con l’inizio del fuori ruolo, perdono la titolarità della
cattedra che rimane vacante. Il sacrificio imposto ai docenti
interessati, che già si trovano nello stato di fuori ruolo, dunque,
si rivela ingiustificato e perciò irragionevole, traducendosi nella
violazione del legittimo affidamento – derivante da un formale
provvedimento amministrativo – riposto nella possibilità di portare
a termine, nel tempo stabilito dalla legge, le funzioni loro conferite
e, quindi, nella stabilità della posizione giuridica acquisita.