Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 aprile 1993, n.4953

In tema di nullità di matrimonio, l’art. 129 bis Cod. civ. relativo
alla responsabilità del coniuge in mala fede al quale sia imputabile
la nullità, sebbene formulato lessicalmente in modo diverso
dall’art. 139 Cod. civ. (che commina una sanzione penale al coniuge
che, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità,
l’abbia lasciata ignorare dall’altro), comprende, nella sua
portata più ampia, anche l’ipotesi disciplinata da quest’ultima
norma; pertanto, per l’affermazione della responsabilità in
questione e, prima ancora, dell’imputabilità richiesta, non
sufficiente la pura e semplice riferibilità oggettiva della causa di
invalidità, e neppure la consapevolezza di essa, occorrendo, invece,
oltre alla consapevolezza di quei fatti che vengono definiti
invalidanti, anche quella della loro attitudine invalidante, mentre la
prova di tale consapevolezza e del comportamento omissivo o commissivo
del responsabile incombe, secondo le regole generali, su chi afferma
l’esistenza di tale imputabilità.