Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 giugno 2013, n.146

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 53, terzo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo
assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello
Stato), nella parte in cui “esclude il personale della scuola non di
ruolo supplente (sia docente che non docente) dal diritto alla
maturazione degli aumenti economici biennali riconosciuti al personale
non di ruolo a tempo indeterminato”, nonché “nella parte in cui,
con riferimento all’ultimo comma dello stesso articolo, prevede un
diverso trattamento tra docenti di religione e docenti di materie
diverse, anche nel caso in cui entrambi rendano, come supplenti, una
prestazione a tempo determinato”, sollevata in riferimento agli
articoli 3, 36, 11 e 117 della Costituzione. Appare infatti innegabile
che, nonostante la riforma di cui alla legge n. 186 del 2003, lo
status degli insegnanti di religione mantenga alcune sue indubbie
peculiarità, quali la permanente possibilità di risoluzione del
contratto per revoca dell’idoneità da parte dell’ordinario diocesano
(art. 3, comma 9, della legge n. 186 del 2003) e l’assenza di un
sistema paragonabile a quello delle graduatorie permanenti – ora
graduatorie ad esaurimento – previste per altri docenti, le quali
consentono l’ingresso in ruolo in ragione del cinquanta per cento dei
posti disponibili ( art. 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 recante: «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado»). Da tanto consegue che la prospettata questione
di legittimità costituzionale è, in parte qua, priva di fondamento
in riferimento all’art. 3 Cost., attesa l’inidoneità della categoria
dei docenti di religione a fungere da idoneo “tertium
comparationis”.

Sentenza 22 marzo 2006, n.94

La giurisdizione del Giudice amministrativo (analogamente a quella
civile, ed a differenza di quella costituzionale e penale) è una
giurisdizione di diritto soggettivo, volta cioè alla tutela di
interessi individuali, nell’ambito della quale la parte antagonista
dell’Amministrazione non tende all’affermazione del diritto
oggettivo, bensì a tutelare una propria situazione giuridica
soggettiva rilevante per l’ordinamento, che si ritenga in qualche
modo incisa dalla Pubblica Amministrazione, sia che si verta in
materia di interessi legittimi o di diritti soggettivi in senso
proprio. Ciò è confermato dalla circostanza che, nella giurisdizione
amministrativa, il processo è sempre promosso dal soggetto titolare
dell’interesse particolare che viene azionato, e dalle disposizioni
che prevedono la piena disponibilità del giudizio; dovendo quindi
ritenersi, in ultima analisi, che scopo immediato della giurisdizione
amministrativa è la tutela degli interessi particolari (di qualunque
natura, siano essi direttamente o indirettamente riconosciuti
dall’ordinamento) in qualche modo incisi dall’azione della P.A..Ne
consegue che la richiesta di rimozione del crocifisso dalle aule
giudiziarie non può ritenersi riconducibile alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, posto che detta istanza
travalica manifestamente le attribuzioni di tale Giudice, quali
configurate dal vigente ordinamento, perchè invoca, per un verso, la
verifica di detto Tribunale sull’azione amministrativa, in nome di
un astratto sindacato di legalità, svincolato cioè dalla tutela di
un interesse proprio del ricorrente e, per altro verso, chiede
l’emanazione di una pronuncia con effetti generalizzati ed “erga
omnes” che presuppone un giudizio circa la legittimità e la vigenza
delle norme che impongono l’esibizione del crocifisso negli uffici
giudiziari ed in genere negli uffici pubblici.

Legge 1997

Organisation of Working Time Act, 1997 Public Holidays Art. 1. Each of the following days shall, subject to the subsequent provisions of this schedule, be a public holiday for the purposes of this act: ( a ) Christmas day, ( b ) St. Stephen’s day, ( c ) St. Patrick’s day, ( d ) easter […]

Sentenza 18 ottobre 2002, n.3614

I dipendenti di enti di assistenza e beneficienza, nella specie i
dipendenti delle Opere pie israelitiche di Torino (passati, a seguito
della soppressione di queste ultime, alle dipendenze della Comunità
israelitica), assunti prima della entrata in vigore della legge n. 101
del 1989, mantengono il regime assicurativo pubblicistico che
sussisteva prima della privatizzazione del loro rapporto di lavoro.