Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 01 ottobre 2002, n.7843

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988,
che ha dichiarato l’illeggittimità costituzionale dell’art. 1 della
legge 17 luglio 1890, n. 6972, nella parte in cui non prevede che le
IPAB regionali ed infraregionali, possano continuare a sussistere con
personalità giuridica di diritto privato quando abbiano
effettivamente tutti i requisiti di un’istituzione privata, la Corte
di Cassazione stabilisce che il carattere pubblico di un’istituzione
di assistenza e beneficienza deve essere oggetto di accertamento
giudiziale in base agli ordinari criteri di indagine. Ove risulti
accertata la natura di ente privato dell’IPAB, non si può ritenere
che esso abbia mai avuto natura pubblicistica. Inoltre sono validi, in
linea di principio, i patti per la sospensione del rapporto conclusi
tra i lavoratori e il datore di lavoro, poiché non hanno contenuto in
sè peggiorativo delle condizioni contrattuali e non concretano
rinunzia (alla retribuzione) invalida a norma dell’art. 2113 c.c.,
atteso che la perdita del corrispettivo discende dalla mancata
esecuzione della prestazione

Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1985, n.751

D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche  (in Gazz. Uff. 20 dicembre 1985, n. 299) come moficata dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 […]