Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 luglio 1988, n.925

Riguardo al reato di bestemmia, l’espressione “religione dello Stato”,
di cui all’art. 724 cod. pen., ha un significato non corrispondente a
quello originario, ma pur sempre sufficientemente determinabile, e,
cioè, quello – riconosciuto anche dalla Cassazione – di “religione
cattolica”, atteso che quest’ultima era la religione dello Stato
secondo la qualificazione definitivamente superata con l’entrata in
vigore della legge n. 121 del 1985, di ratifica ed esecuzione
dell’Accordo di modificazioni al Concordato Lateranense e del relativo
Protocollo addizionale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in
motivazione, della questione di legittimità costituzionale dell’art.
724 cod. pen. , in riferimento al principio di legalità ‘ex’ art. 25,
comma secondo, Cost.).

Sentenza 14 febbraio 1973, n.14

La liberta’ di religione, da ricomprendersi tra i diritti inviolabili
dell’uomo, tutela il sentimento religioso e pertanto si giustificano
le sanzioni penali per le offese ad esso recate. Tale tutela limitata
alla sola religione cattolica e’ dovuta alla valutazione, di
competenza del legislatore, in ordine all’ampiezza delle reazioni
sociali determinate dalla offese contro il sentimento religioso della
maggioranza della popolazione italiana. La questione sollevata al
riguardo, nei confronti dell’art. 724 cod. pen., in riferimento agli
artt. 3, 8, 19 e 21 Cost., va percio’ dichiarata non fondata. Sarebbe
peraltro auspicabile che il legislatore estendesse la tutela penale
anche al sentimento religioso degli acattolici.

Sentenza 13 maggio 1965, n.39

La maggiore ampiezza e intensita’ della tutela penale della religione
cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e
intensita’ delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e
non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche’ e’ basata sulla
posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa
cattolica. L’art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di
capacita’ e di attivita’ delle confessioni religiose poiche’ il bene
protetto non e’ la capacita’ giuridica di agire della Chiesa
cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli
italiani, e non contrasta percio’ con l’art. 20 Cost.

Sentenza 17 dicembre 1958, n.79

La norma dell’art. 724 Cod. pen., in cui e’ prevista la ipotesi
contravvenzionale della bestemmia in pubblico, “con invettive o parole
oltraggiose, contro la Divinita’ o i Simboli o le Persone venerati
nella religione dello Stato” nel riferirsi alla “religione dello
Stato”, da’ rilevanza non gia’ a una qualificazione formale della
religione cattolica, bensi’ alla circostanza che questa e’ professata
nello Stato italiano, dalla quasi totalita’ dei suoi cittadini, e come
tale e’ meritevole di particolare tutela penale. E’ pertanto infondata
la questione della legittimita’ costituzionale del primo comma del
citato articolo sollevata in relazione agli artt. 7 e 8 della
Costituzione.

Decreto Presidente Repubblica 16 dicembre 1985, n.751

D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche  (in Gazz. Uff. 20 dicembre 1985, n. 299) come moficata dal D.P.R. 23 giugno 1990, n. 202 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 […]

Sentenza 04 giugno 1992, n.290

Lo stato di non obbligo per i non avvalentisi dell’insegnamento di
religione cattolica vale a separare il momento dell’interrogazione di
coscienza sulla scelta di liberta’ di religione o dalla religione, da
quello delle libere richieste individuali alla organizzazione
scolastica, sicche’ non hanno rapporto con la liberta’ religiosa le
modalita’ di impegno o disimpegno scolastico connesse
all’organizzazione interna della scuola. Pertanto gli inconvenienti di
fatto lamentati – con particolare riferimento alla scuola elementare o
dell’obbligo – per i non avvalentisi (inserimento di una didattica
facoltativa nel normale orario di lezioni e, quindi, anche in ore
intercalari, con conseguente possibile temporaneo allontanamento del
minore dall’istituto scolastico) sono privi di rilievo costituzionale.
(Inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 19 Cost., dell’art. 9, numero 2, della
legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett. b), numero 2, del
relativo Protocollo addizionale, nella parte in cui non prevedono,
quanto meno per la scuola elementare, la obbligatoria collocazione
dell’insegnamento della religione cattolica all’inizio od alla fine
delle lezioni).

Sentenza 14 gennaio 1991, n.13

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9,
numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lettera b),
numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in relazione
agli artt. 2, 3, 19 e 97 della Costituzione, in riferimento alla
collocazione dell’insegnamento di religione cattolica nell’ordinario
orario delle lezioni e alla condizione dei non avvalentisi. Si deve
infatti rilevare che le varie forme di impegno scolastico, presentate
alla libera scelta dei non avvalentisi, non hanno alcun rapporto con
la libertà di religione. Lo “stato di non-obbligo” vale cioè a
separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di
libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere
richieste individuali alla organizzazione scolastica. Nè si può
scorgere nel minore impegno, o addirittura nel disimpegno scolastico
dei non avvalentisi, una causa di disincentivo per le future scelte
degli avvalentisi.

Sentenza 12 aprile 1989, n.203

Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20
della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle
religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà
di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. In
questo senso, lo Stato è tenuto, in forza dell’Accordo del 1984 con
la Santa Sede, ad assicurare l’insegnamento di religione cattolica.
Per gli studenti e per le loro famiglie esso è facoltativo: solo
l’esercizio del diritto di avvalersene crea l’obbligo scolastico di
frequentarlo. Per quanti invece decidano di non avvalersene,
l’alternativa è uno stato di non-obbligo. La previsione infatti di
altro insegnamento obbligatorio verrebbe a costituire condizionamento
per quella interrogazione della coscienza, che deve essere conservata
attenta al suo unico oggetto: l’esercizio della libertà
costituzionale di religione.