Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 07 maggio 2010, n.2749

Tutta l’attività scolastica dell’alunno deve essere valutata ai
fini del credito scolastico, che esprime un punteggio per la carriera
complessiva, ivi inclusa la condotta posta in essere e il profitto
raggiunto nell’ambito di quei corsi che, originariamente
facoltativi, diventano obbligatori in seguito alla scelta fatta. Se si
parte dal presupposto – delineato dalla giurisprudenza
costituzionale (cfr. Corte cost. n. 203/1989
[https://www.olir.it/documenti/?documento=370]) – secondo cui
l’insegnamento della religione (o di altro corso alternativo)
diviene obbligatorio dopo che è stata effettuata la scelta di
avvalersene, non si ha ragione escludere – secondo quanto previsto
dalla normativa vigente – la valutazione dell’interesse e del
profitto con il quale l’alunno ha seguito tale insegnamento. Né
ciò implica alcuna discriminazione a carico dei “non avvalentisi” che
non optino per insegnamenti alternativi, in quanto questi alunni
hanno le stesse possibilità di raggiungere il massimo punteggio in
sede di attribuzione del credito scolastico, rispetto agli studenti
che scelgono l’ora di religione o gli insegnamenti alternativi.
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TAR Lazio. Sez.III-quater. Sentenza 17 luglio 2009, n. 7076
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5052]: “Insegnamento della
religione cattolica ed attribuzione dei crediti scolastici” (I GRADO)

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Per approfondire in OLIR.it:
Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale 15 marzo
2007, n. 26 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4108]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2006/2007”
Ordinanza ministeriale 10 marzo 2008, n. 30
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4780]: “Istruzioni e
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico
2007/2008”
Ordinanza ministeriale 5 maggio 2010, n. 44
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5335]:
“Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria di secondo grado nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2009/2010”

Sentenza 06 aprile 2010, n.1911

Nella deliberazione del consiglio d’istituto, con cui viene
autorizzata la visita pastorale dell’Ordinario diocesano alle
comunità scolastiche, non può riconoscersi un effetto
discriminatorio nei confronti dei non appartenenti alla religione
cattolica, dal momento che tale visita programmata non può essere
definita attività di culto, né diretta alla cura delle anime secondo
la definizione contenuta nell’art. 16 legge n. 222 del 1985, ma
assume piuttosto il valore di testimonianza culturale, tesa a
evidenziare i contenuti della religione cattolica sotto il profilo
della opportuna conoscenza, così come sarebbe nel caso di audizione
di un esponente di un diverso credo religioso o spirituale.

In OLIR.it: TAR Veneto. Sentenza 15 novembre 2007, n. 3635 (I grado)
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4469]

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Per approfondire: cfr., contra, TAR Veneto sentenza 20 dicembre 1999,
n. 2478; e TAR Veneto sentenza 2 marzo 1995, n. 489

Decreto Presidente Repubblica 08 maggio 1987, n.204

D.P.R. 8 maggio 1987, n. 204: "Approvazione delle Specifiche e autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 119 del 25 maggio 1987) Sono approvate le "Specifiche e autonome attività d’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche elementari", di cui al testo annesso al presente decreto. […]

Sentenza 19 giugno 2009, n.4054

L’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
corrisponde non a scelte squisitamente didattiche, ma ad un impegno
assunto dallo Stato rispetto ad altro Ente sovrano, al cui magistero
resta direttamente connessa una dottrina ritenuta attinente al
patrimonio storico e culturale del popolo italiano, con modalità di
selezione del personale docente del tutto peculiari (artt. 2 e 3
D.P.R. n. 751/1985 cit.; cfr. anche, Cons. St., sez. VI^, 27.8.1988,
n. 1006). Un percorso formativo, quello indicato, il cui valore
culturale e morale giustifica la pari dignità del relativo personale
docente, rispetto a quello addetto ad altre discipline, senza che
tuttavia possa razionalmente escludersi una diversa valutazione
dell’esperienza didattica in questione, in rapporto a normative
eccezionali di favore, attraverso le quali l’Amministrazione intenda
agevolare l’immissione nei ruoli di personale precario, che sia
stato reclutato e abbia svolto attività di insegnamento secondo le
regole dettate dallo Stato stesso, per finalità strettamente inerenti
alla formazione culturale e scientifica degli studenti.

Legge provinciale 09 aprile 2001, n.5

LEGGE PROVINCIALE 9 aprile 2001, n. 5: “Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica” (Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige del 17 aprile 2001, n. 16) Art. 1 Finalità 1. La presente legge disciplina lo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l’insegnamento della religione cattolica […]

Sentenza 22 giugno 1992, n.290

E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art.
9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 e del punto 5, lett.
b), numero 2, del relativo Protocollo addizionale, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 34 della Costituzione, nella parte
in cui non prevedono — almeno per la scuola elementare —
l’obbligatoria collocazione della religione cattolica all’inizio o
alla fine delle lezioni. Lo stato di non obbligo vale, infatti, a
separare il momento dell’interrogazione di coscienza sulla scelta di
libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere
richieste individuali alla organizzazione scolastica. Non hanno quindi
rapporto con la libertà religiosa le modalità di impegno o
disimpegno scolastico connesse all’organizzazione interna della
scuola.

Decreto ministeriale 26 settembre 1996, n.611

Ministero della Pubblica Istruzione. Decreto 26 settembre 1996, n. 611: “Titoli di studio riconosciuti per l’insegnamento della religione cattolica e Istituti abilitati al rilascio”. […] a) Le discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3. lettera a), dell’Intesa citata in premessa sono indicate nell’allegato elenco A; b) Le Facoltà e gli Istituti che rilasciano i titoli […]

Nota 25 maggio 2009, n.7506

Nota 25 maggio 2009, n. 7506: “Funzioni di mobilità ed organico di diritto dei docenti di religione cattolica per l’a.s. 2009/2010”. Ministero dell’Istruzione, dell’’Università e della Ricerca. Direzione Generale per il Personale Scolastico – Ufficio IV Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Si fa seguito alla nota prot.n. A00DGPER 5759 del 27 […]

Ordinanza ministeriale 23 marzo 2009, n.36

Ordinanza Ministeriale 23 marzo 2009, n. 36: “Mobilità del personale docente di religione cattolica a.s. 2009/2010” IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Vista la legge 25-3-1985, n. 121, Visto il DPR 16-12-1985, n. 751, Visto il DPR 23-6-1990, n. 202, Vista la legge 23-10-1992, n. 421, Visto il DL 27-8-1993, n. 321, convertito dalla […]