Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 aprile 2007, n.1515

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha, con orientamento
costante, ribadito la peculiarità della posizione di “status” del
docente di religione in rapporto ai differenziati profili di
abilitazione professionale richiesti, alle distinte modalità di
nomina e di accesso ai compiti didattici, nonché alla specificità
dell’oggetto dell’insegnamento, che non ne consentono
l’omologazione agli insegnanti in posizione ordinaria (cfr. C.d.S.,
VI, n. 4447/2004; n. 5153/2001; n. 530/1999; n. 756/1994). Si tratta,
quindi, di un insegnamento che non ha corrispondenza nella dotazione
di organico dei ruoli ordinari e che non trova collegamento con una
individuata classe di concorso, requisiti che devono entrambi
caratterizzare, secondo quanto prescritto dall’art. 2 della legge n.
124/1999, l’anzianità didattica richiesta per l’ammissione alla
sessione riservata di abilitazione.

Circolare 08 aprile 1923, n.8823

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE – DIREZIONE GENERALE PER L’ISTRUZIONE PRIMARIA E POPOLARE – Divisione IV N. prot. 8823, 8 aprile 1923 Ai RR. Provveditori agli studi del Regno In seguito alla circolare del 22 novembre 1922 con la quale si richimavano i Comuni alla osservanza delle disposizioni regolamentari in ordine all’apposizione, in ogni aula scolastiva […]

Sentenza 16 marzo 2007, n.2320

Gli insegnanti di religione – costituendo nell’ordinamento
scolastico una categoria speciale posta ai margini
dell’organizzazione scolastica e caratterizzata dalla peculiarità
della materia insegnata – non appartengono ai ruoli dei docenti
statali, né sono destinati a transitare in essi a causa
dell’inesistenza dei corrispondenti posti, con conseguente non
ammissibilità di tali docenti alle sessioni riservate di esami di
abilitazione indette in applicazione della legge 3 maggio 1999 n. 124.

Sentenza 23 gennaio 2007, n.188

Le graduatorie generali di merito relative al concorso riservato, per
esami e titoli, per insegnanti di religione cattolica, nella scuola
dell’infanzia ed elementare, indetto con D.D.G. del 02 febbraio
2004, sono distinte – ex art. 9 – per diocesi presenti nel territorio
regionale, dal momento che la partecipazione al concorso, ai sensi
dell’art. 5 della legge n. 186/2003, è stata prevista su posti di
insegnante di religione cattolica compresi nell’ambito territoriale
delle diocesi di ciascuna regione .

Sentenza 19 gennaio 2007, n.116

L’art. 3 del DM. n. 146 del 18.5.2000 e l’art. 2 del D.M.
27.3.2000, recante norme sulle modalità di integrazione aggiornamento
delle graduatorie permanenti di cui alla legge n. 124/1999,
nell’elencare i requisiti per l’inserimento in graduatoria
chiariscono che si tratta dei medesimi “requisiti richiesti per
partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli”. Tali requisiti
sono indicati dal D.L. 6 novembre 1989 n. 357, convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 27 dicembre 1989, n. 417,
il cui art. 2, comma 10, precisa che, per l’ammissione ai concorsi per
soli titoli è richiesto “un servizio di insegnamento negli istituti
e scuole statali di ogni ordine e grado, ivi comprese le istituzioni
scolastiche italiane all’estero, per insegnamenti corrispondenti a
posti di ruolo, svolti sulla base del titolo di studio richiesto per
l’accesso ai ruoli, nonché per insegnamenti relativi a classi di
concorso che sia stato prestato, per almeno trecentosessanta giorni,
anche non continuativi, nel triennio precedente”. E dunque, è
proprio il dato testuale dei DD.MM. del 2000 (ripreso, poi, dalla
tabella di valutazione dei titoli) ad evidenziare, attraverso il
richiamo ai soppressi concorsi per soli titoli, come l’insegnamento
della religione cattolica, in quanto non riconducibile ad un ruolo
ordinario né ad una classe di concorso, non possa essere valutato non
solo ai fini dell’attribuzione del punteggio corrispondente, ma
neppure ai fini dell’individuazione della fascia di inserimento. La
peculiarità dell’insegnamento della religione trova conferma nella
successiva evoluzione normativa, ove si consideri che solo con la
legge 18 luglio 2003, n. 186, sono state dettate apposite norme sullo
stato giuridico di detti docenti, prevedendo l’istituzione di
dotazioni di organico a livello regionale ed uno speciale concorso
riservato per titoli ed esami per la prima immissione in ruolo.

Regio decreto 29 dicembre 2006, n.1631

Real decreto n. 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria. (da BOE n. 5 de 5 de enero 2007) Il testo del decreto

Circolare ministeriale 21 dicembre 2006

Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici. Circolare 21 dicembre 2006, n. 74: “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2007/2008”. Allegato Mod. A. Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione […]

Sentenza 27 novembre 2006, n.4457

Deve ritenersi legittima l’ordinanza del Ministro della pubblica
istruzione n. 1/2001 nella parte in cui, disponendo la riapertura dei
termini di partecipazione alla sessione riservata di esami per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola
materna, conferma i requisiti di ammissione già previsti dall’O.M.
n. 153/1999, dai quali è espressamente escluso, ai fini della
maturazione della prescritta anzianità di servizio, il computo dei
periodi di insegnamento della religione cattolica. Tale previsione,
infatti, è conforme alle disposizioni dell’art. 2, comma 4, della
legge 3 maggio 1999, n. 124, che limita il servizio utile ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami agli insegnamenti
corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di concorso,
mentre l’insegnamento della religione non corrisponde pacificamente
a detti requisiti.

Sentenza 27 settembre 2006, n.5667

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha con orientamento costante
ribadito la peculiarità della posizione di “status” del docente
di religione – in relazione ai differenziati profili di abilitazione
professionale richiesti, alle distinte modalità di nomina e di
accesso ai compiti didattici, alla specificità dell’oggetto
dell’insegnamento – rispetto agli insegnanti in posizione ordinaria
(cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 5153 del 28.09.2001
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3304]). Ai fini
del computo del periodo di servizio necessario per l’ammissione alle
sessioni di esame riservate per l’abilitazione all’insegnamento
nelle scuole statali, indette con O.M. n. 153 del 15.06.1999, non può
pertanto essere computato il servizio di insegnamento della religione
cattolica, non esistendo rispetto a questo insegnamento, alla data di
indizione della sessione riservata in questione, una individuata
classe di abilitazione o di concorso.

Sentenza 07 luglio 2006, n.1128

La previsione del bando di indizione del concorso riservato a posti di
insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e nella
scuola elementare (DDG 2 febbraio 2004) assegna al diploma magistrale,
se posseduto e fatto valere con l’aggiunta del diploma di scienze
religiose, il punteggio massimo sino a 4 punti oppure attribuisce al
diploma in scienze religiose – fatto valere unitamente ad altro
diploma di scuola secondaria superiore – il punteggio massimo sino a 4
punti. Ciò appare giustificato dal fatto che, ai sensi del d.p.r.
16.12.1985 n. 751 (punto 4.4 lett. b), il titolo specifico per
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole materne e
elementari è il diploma di istituto magistrale “unito
all’attestato di idoneità dell’ordinario diocesano”, ma che
tale insegnamento può essere impartito anche da “chi fornito di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un diploma rilasciato da un Istituto di scienze religiose riconosciuto
dalla Conferenza Episcopale italiana”. Dunque, ai fini del concorso
in questione – nel caso di candidati in possesso sia del diploma
magistrale, sia di quello in scienze relgiose – le relative
graduatorie vengono calcolate sulla base del titolo magistale, sebbene
tali soggetti abbiano eventualmente conseguito nel diploma in scienze
religiose una votazione migliore.