Religious discrimination
Codice penale 22 luglio 1992
Code pénal de la République Française. Partie législative (version consolidée) (Approvato con legge 22 luglio 1992. In vigore dal 1 marzo 1994) Partie législative LIVRE Ier : Dispositions générales. TITRE III : Des peines. CHAPITRE II : Du régime des peines. (omissis) Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation, la diminution […]
Legge 16 novembre 1989
Employment Act 1989 (c. 38), 16th November 1989. An Act to amend the Sex Discrimination Act 1975 in pursuance of the Directive of the Council of the European Communities, dated 9th February 1976, (No.76/207/EEC) on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and […]
Legge 16 febbraio 2006
La legge amplia la protezione prevista nel Public Order Act del 1986
contro espressioni e comportamenti razzisti: costituiranno reato anche
le azioni che incitano all’odio motivato dall’appartenenza
religiosa. La protezione contro l’odio religioso è garantita senza
distinzioni in base all’appartenenza confessionale; i comportamenti
perseguibili comprendono, discorsi e comportamenti minacciosi ed
offensivi, diffusione di materiale che incita all’odio,
rappresentazioni e programmi che istigano all’odio e così via. Si
precisa che l’intervento contro tali comportamenti non dovrà
pregiudicare il diritto alla libertà di espressione.
Costituzione 04 ottobre 1958
Francia. Costituzione, 4 ottobre 1958 e successivi emendamenti. Préambule Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans […]
Legge 13 ottobre 1975, n.654
Legge 13 ottobre 1975, n. 654: "Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966". Articolo 1 Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a […]
Sentenza 06 aprile 2000, n.34369/97
Il divieto di discriminazione religiosa (ex artt. 9 e 14 CEDU) è
violato non solo quando viene applicato un trattamento differenziato a
situazioni analoghe, ma anche quando trattamenti uguali vengono
applicati a situazioni diverse. Se gli Stati non prevedono trattamenti
diversificati nei confronti di persone che si trovano in situazioni
differenti, violano il diritto degli individui a non essere
discriminati nell’esercizio delle libertà garantite dalla CEDU. Nel
caso di specie, ad un Testimone di Geova, precedentemente condannato
per aver rifiutato di indossare l’uniforme militare, era stata negata
l’iscrizione al registro degli esperti contabili. Ad un soggetto
condannato per motivi religiosi era stato, cioè, applicato il
medesimo trattamento nel quale incorrono coloro che siano stati
condannati per altri reati. È dunque illegittima la norma che non
prevede un’adeguata eccezione per chi abbia riportato condanne penali
in ragione del credo religioso.