Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 novembre 2007

Tra i tentativi di salvare le tradizioni inglesi e scozzesi sulla
caccia (dopo che determinate pratiche, in primis la famosissima caccia
alla volpe, sono state vietate da alcune recenti leggi sulla
protezione degli animali), v’è stato chi ha equiparato l’attività
venatoria ad una vera e propria credenza religiosa. Appellandosi agli
articoli 8, 9, 10, 11 e 14 della CEDU, i ricorrenti hanno sostenuto
che l’averli privati della possibilità di andare a caccia secondo le
modalità solitamente praticate avrebbe integrato una violazione sia
del diritto ad avere e praticare una credenza (in particolare: le
“convinzioni” su come esercitare la caccia; le pratiche svolte, ad es.
l’indossare gli abiti tradizionali, e così via, tutti aspetti che
secondo i ricorrenti sono riconducibili ad un “non-religious belief”),
sia del diritto alla vita privata e familiare (ex art. 8 CEDU), ovvero
del diritto ad esprimere le caratteristiche di un particolare gruppo
“culturale”, nonché del diritto ad associarsi liberamente per
perseguire le finalità della caccia. La House of Lords ha deciso che
nessuno di questi diritti è stato violato dalle leggi sulla
protezione degli animali: la caccia, infatti, non sarebbe equiparabile
ad una religione, né i cacciatori ad un “gruppo etnico” o culturale
protetto dall’art. 8 CEDU.

Decisione 29 novembre 2007

Decisione del Parlamento europeo del 29 novembre 2007 sull’approvazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea da parte del Parlamento europeo (Testo approvato n. 2007/2218 (ACI)) Il Parlamento europeo, – vista la lettera del suo Presidente del 25 ottobre 2007, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sottoscritta e proclamata a Nizza il […]

Decisione 03 dicembre 1996

European Commission of Human Rights. Decision as to the admissibility of Application No. 24949/94: "Tuomo KONTTINEN against Finland" The European Commission of Human Rights sitting in private on 3 December 1996, the following members being present: Mr. S. TRECHSEL, President Mrs. G.H. THUNE Mrs. J. LIDDY MM. E. BUSUTTIL G. JÖRUNDSSON A.S. GÖZÜBÜYÜK A. WEITZEL […]

Decisione 09 marzo 1997

European Commission of Human Rights (First Chamber). Decision as to the admissibility of Application No. 29107/95: “Louise STEDMAN against the United Kingdom” The European Commission of Human Rights (First Chamber) sitting in private on 9 April 1997, the following members being present: Mrs. J. LIDDY, President MM. M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS […]

Sentenza 13 aprile 2006, n.55170/00

L’articolo 9 della CEDU non implica che sia protetto qualsiasi atto
motivato dalla religione o dalla credenza; in particolare nell’ambito
del lavoro è lecito apporre limitazioni all’esercizio della libertà
religiosa, al fine di bilanciare le esigenze del lavoratore-fedele con
il rispetto delle condizioni contrattuali. (Nel caso di specie, non è
tutelata dall’art. 9 CEDU la decisione di un lavoratore che, senza
aver ottenuto un permesso, si era assentato dal lavoro per partecipare
ai riti previsti da una festività islamica).

Sentenza 29 giugno 2007

L’inserimento nei programmi scolastici di un insegnamento – anche
obbligatorio – sulla religione non viola la libertà di coscienza di
alunni e genitori se questo è orientato a far conoscere agli alunni
le differenti confessioni presenti nel mondo, ad instaurare un clima
di tolleranza e conoscenza reciproca, a fornire un’informazione
generale sulle religioni e non una istruzione religiosa propriamente
detta. Tuttavia, qualora l’organizzazione di tale materia si basi in
modo prevalente sui principi della religione cristiana, si
verificherà un trattamento più favorevole di quest’ultima e le
attività didattiche si svolgeranno senza rispettare il pluralismo e
la neutralità della scuola né l’oggettività dell’insegnamento.
In tal modo risulterà violato il diritto dei genitori a far sì che i
figli ricevano un’educazione consona al loro credo religioso (ex
art. 2 del Protocollo addizionale n. 1 CEDU).

Legge 2003

"The Gujarat Freedom of Religion Act 2003" To provide for freedom of religion by prohibition of conversion from one religion to another by the use of force or allurement or by fraudulent means and for the matters incidental thereto. It is hereby enacted in the fifty fourth year of the Republic of India as follows:- […]