Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Statuto 19 marzo 1993

Unione Buddhista Italiana. Statuto 19 marzo 1993. Art.1 – E’ costituita una associazione di centri buddhisti italiani denominata “Unione Buddhista Italiana” – in abbreviato “UBI”, con sede legale in Roma Art.2 – L’UBI, ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola buddhista particolare, ma si propone di […]

Statuto

Fondazione Maitreya – Istituto di Cultura Buddhista. Statuto. (omissis) Art. 2. La Fondazione ha lo scopo di promuovere lo studio e la conoscenza della cultura buddhista di ogni tradizione, la sperimentazione delle relative tecniche meditative e il confronto di questa cultura con la cultura occidentale segnatamente con la psicologia, la teologia e la filosofia. (omissis) […]

Parere 17 gennaio 1996, n.3600/95

Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di un Istituto religioso che
persegua fini di culto e di religione ed, in forma marginale, intenda
svolgere anche attività economiche, occorre che nello statuto si
preveda l’istituzione di un collegio di revisori dei conti, a tutela
della correttezza contabile della gestione delle attività
dell’ente.

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Ai fini dell’approvazione dello statuto di una fondazione di culto,
appare opportuna la richiesta d’integrazione delle norme statutarie
con la previsione di un collegio di revisori dei conti, nominati anche
dall’autorità ecclesiastica fra persone dotate di specifica
competenza professionale e delle quali almeno una risulti iscritta
nell’albo ufficiale dei revisori. L’autorizzazione governativa
all’accettazione di un lascito da parte di una fondazione di culto
può essere rilasciata anche prima del passaggio in giudicato della
sentenza civile di secondo grado che afferma la validità della
disposizione testamentaria in favore dell’ente, tenuto conto del
fatto che l’autorizzazione non pregiudica, in ogni caso, i diritti
dei terzi.

Parere 28 settembre 1994, n.122

Va riconosciuta ed autorizzata ad accettare le donazioni che ne
costituiscono il patrimonio la Fondazione di culto e di religione,
approvata dall’autorità ecclesiastica competente, che si propone di
assistere moralmente e religiosamente gli anziani e i giovani, con
attività di catechesi ed educazione cristiana svolte permanentemente
e prevalentemente, ed il cui statuto curi di istituire un Collegio di
Revisori dei Conti e di prevedere espressamente la necessità dei
controlli canonici per l’eventuale alienazione da parte dell’ente
dei beni di carattere storico e artistico.