Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 aprile 2002, n.6424

Il termine di cui all’art. 2, comma 2, della legge n. 772 del 1972,
risulta essere di carattere perentorio, e la non tempestività della
domanda può ragionevolmente essere richiamata dall’amministrazione a
congrua giustificazione della sua determinazione di respingere la
richiesta di riconoscimento dell’obiezione di coscienza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.4916

Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, ai fini dell’avviamento degli obiettori di coscienza al
servizio civile sostitutivo di quello militare, devono tenersi
distinte le diverse discipline dettate per la fase transitoria e per
quella a regime. Nella fase a regime il termine massimo per l’impiego
dell’obiettore consta di nove mesi e comprende anche periodo
necessario per il riconoscimento della obiezione di coscienza; in
quella fase transitoria continua invece ad applicarsi il termine di
dodici mesi (decorrente dal riconoscimento) già previsto dall’art. 9
della legge 8 luglio 1998, n. 230.