Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 giugno 2010

Il rifiuto di concedere il riconoscimento giuridico alla
congregazione dei Testimoni di Geova di Mosca costituisce
un’ingerenza nel diritto dell’organizzazione religiosa alla
libertà di associazione (art. 11 CEDU) e nel suo diritto alla
libertà di religione (art. 9 CEDU). La legge russa sulle confessioni
religiose limita, infatti, la facoltà delle associazioni religiose
prive di personalità giuridica di svolgere svariate attività
religiose e di organizzarsi secondo un proprio statuto. Tale
ingerenza deve essere giustificata, secondo la Corte, da motivazioni
particolarmente serie e pressanti; le autorità civili, invece, hanno
mostrato di non essere imparziali nei confronti della comunità
ricorrente e di aver negato il riconoscimento, e successivamente
disposto lo scioglimento della comunità religiosa dei testimoni di
Geova, al fine di vietare le attività dell’intera comunità
ricorrente.

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:: Traduzione non ufficiale in italiano
[/areetematiche/documenti/documents/echr-testimonigeova-russia-it.pdf]
(a cura della Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, Roma)

Sentenza 09 luglio 2010

Francia. Conseil d’État, Décision 9 juillet 2010: "Rejet des recours dirigés contre le décret de publication de l’accord conclu en 2008 entre la France et le Saint-Siège en matière de reconnaissance des diplômes". (Séance du 25 juin 2010 – Lecture du 9 juillet 2010. Requête Nos 327663, 328052, 328122, 328127, 328614, 328679, 328832, 328924, 328927, 328931 […]

Legge 10 marzo 2000, n.62

Legge 10 Marzo 2000, n. 62: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 67 del 21 marzo 2000) Art. 1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e […]

Legge 18 giugno 1949, n.385

L. 18 giugno 1949, n. 385, Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, commercio e navigazione, del Protocollo di firma, del Protocollo addizionale e dello scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, il 2 febbraio 1948. (in Gazz. Uff. 12 luglio 1949, n. 157, S.O.) Art. 1. Il Presidente […]

Legge 12 gennaio 1991, n.13

Legge 12 gennaio 1991, n. 12: “Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica”. Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all’organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti […]

Circolare ministeriale 16 aprile 1999, n.116

Ministero dell’Interno – Direzione Generale degli affari dei culti. Servizio Affari dei culti. Circolare n. 116 avente come oggetto: “Riconoscimento dello scopo esclusivo o prevalente di culto delle Confraternite”, 16 aprile 1999. Con circolare n. 111, in data 20 aprile 1998 sono stati indicati i documenti necessari per il riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici, in […]

Sentenza 26 ottobre 2007, n.2512

In materia di riconoscimento della personalità giuridica vige il
principio per cui l’applicabilità della normativa speciale sui c.d.
“culti ammessi” (legge n. 1159/1929) scatta ogni qualvolta si
rinvenga la presenza di un fine di culto nell’organizzazione,
qualunque importanza questo possa assumere nella sua esistenza
giuridica (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 25 maggio 1979, n. 369, a
proposito delle confraternite delle confessioni diverse dalla
cattolica). Ciò rilevato, compete dunque al solo Ministero
dell’Interno, per legge, l’accertamento delle finalità religiose
(come costitutive ed essenziali) di un ente che intenda ottenere il
riconoscimento della personalità giuridica civile quale ente di culto
(cfr. Consiglio di Stato, sez. I, parere 8 novembre 2006, n. 3621).
Nel caso di specie, tale riconoscimento è stato negato per la non
chiara distinzione – tra gli obiettivi dell’associzione – delle
finalità di carattere più propriamente religioso e per la mancata
previsione statutaria di ministri di culto. La presenza di ministri di
culto riconosciuti – secondo il giudice adito – consente, infatti, sia
di individuare un preciso interlocutore per le autorità civili, nei
rapporti con l’ente religioso e le sue articolazioni/aggregazioni
sul territorio, sia costituisce una fondamentale garanzia interna
sotto il profilo del rispetto della libertà di coscienza degli
aderenti.

Sentenza 16 aprile 2007, n.69

Il diniego della pensione di reversibilità in favore del coniuge
superstite di una coppia sposata con un rito matrimoniale non
riconosciuto dallo Stato (nel caso di specie: celebrato secondo il
rito gitano) non integra un caso di discriminazione fondata
sull’origine etnica o sulle convinzioni personali.
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El art. 14 de la Constitución española contiene una prohibición
explícita de que se dispense un trato discriminatorio por motivos
étnicos o raciales. Comprende no sólo la discriminación directa,
sino también la encubierta o indirecta consistente en aquel
comportamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio,
pero del que se deriva un impacto adverso sobre la persona objeto de
la práctica constitucionalmente censurable. No supone discriminación
que el legislador limite la protección de viudedad a los supuestos de
convivencia institucionalizada; por lo tanto la denegación de
pensión a la supérstite de una pareja casada por el rito gitano no
implica un trato discriminatorio ni por motivos sociales, ya que
ninguna vulneración se deriva de la limitación de la prestación a
la concurrencia de vínculo matrimonial legalmente reconocido, ni por
motivos étnicos, ya que la aplicación al caso del tratamiento dado a
las uniones «more uxorio» no toma como elemento referencial
circunstancias raciales o étnicas, sino una circunstancia relacionada
con la libre y voluntaria decisión de no acceder a la formalización
del vínculo matrimonial conforme a previsiones legales, previsiones
que en ninguna forma se condicionan a la pertenencia a una raza sino
exclusivamente a consideraciones civiles o religiosas.