Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 aprile 2016, n.650

Neel caso di specie, il ricorrente, nella veste di genitore della
persona cui è stata rifiutata l’interruzione del
trattamento di alimentazione e idratazione, ha diritto al risarcimento
sia del danno a titolo di erede, sia di quello iure proprio per
lesione del rapporto parentale. In ordine al danno di natura non
patrimoniale a titolo ereditario va evidenziato come il comportamento
della Regione ha leso il diritto fondamentale ad ottenere
l’interruzione del procedimento di alimentazione artificiale,
atteso che è stato riconosciuto in capo alla paziente, come
pure a ciascun individuo, il diritto assoluto a rifiutare le cure ad
essa somministrate in qualunque fase del trattamento e per qualunque
motivazione (cfr. Cass. Civ., I, 16 ottobre 2007, n. 21748, riferita
proprio al caso de quo), sul presupposto della sussistenza di
specifici presupposti (la cui verifica è stata affidata alla
Corte d’Appello di Milano che ha pronunciato il decreto in data 9
luglio 2008
). A fronte dei predetti provvedimenti
giurisdizionali che hanno accertato la sussistenza del diritto ad
ottenere l’interruzione del trattamento sanitario, il rifiuto
espresso con l’atto dirigenziale, contenente il diniego di
ricovero al fine di sospendere il trattamento di idratazione e
alimentazione artificiale – annullato con la sentenza di questo
Tribunale
n. 214 del 2009
, confermata dalla decisione del Consiglio
di Stato n. 4460 del 2014
–, ha determinato la lesione del
diritto fondamentale di autodeterminazione in ordine alla
libertà di scelta di non ricevere cure, oltre che della salute,
così come ricostruito nelle sentenze che li hanno riconosciuti
(c.d. diritto di staccare la spina: da ultimo, Cass.,
SS.UU, 22 dicembre 2015, n. 25767
), e la lesione del diritto
all’effettività della tutela giurisdizionale; le lesioni
sono state aggravate dalla circostanza che, nemmeno dopo la pronuncia
di questo Tribunale, la Regione ha messo a disposizione una struttura
per eseguire quanto statuito nelle diverse sedi giurisdizionali. Si
tratta poi di danno conseguenza, ossia di lesione che ha avuto degli
effetti, seppure di tipo non patrimoniale, giacché non è
stata rispettata la volontà del soggetto interessato –
per come ricostruita dalla Corte d’Appello – di voler
mettere fine ad un trattamento sanitario; ciò rappresenta una
palese violazione degli artt. 2, 13 e 32 Cost. (Corte costituzionale,
sentenza n. 438 del 2008; Cass. Civ., III, 12 giugno 2015, n.
12205). La quantificazione dei sopra richiamati danni, di tipo
non patrimoniale, che può avvenire soltanto attraverso una
valutazione in via equitativa (Cass. Civ., III, 23 gennaio 2014, n.
1361), va effettuata tenendo conto sia della natura dolosa del rifiuto
regionale, pur a fronte delle numerose iniziative giurisdizionali
intraprese, sfociate nel decreto della Corte d’Appello del 9
luglio 2008, sia del non brevissimo lasso di tempo – dalla
predetta pronuncia – che si è dovuto attendere prima
della interruzione del trattamento sanitario.