Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 settembre 2010, n.18332

Il testimone di Geova, cui il particolare credo religioso vieta la
trasfusione del sangue, ha pieno diritto di rifiutare
tale trattamento, anche in ipotesi di pericolo grave ed
immediato per la sua sopravvivenza, purchè egli esprima
direttamente il suo dissenso con una manifestazione di volontà
“espressa, attuale, inequivoca, informata”, ovvero qualora – come nel
caso di specie – egli  rechi con sé una puntuale articolata ed
espressa dichiarazione, dalla quale inequivocabilmente emerga la
volontà di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di
vita. Nè il rifiuto del consenso al trattamento ha costituito, nel
caso di specie, un fatto anomalo e imprevedibile, rappresentando
altresì il mero esercizio di un diritto, garantito all’infortunato
dalla Costituzione e ormai largamente riconosciuto da costante
giurisprudenza, inidoneo in quanto tale ad interrompere la continuità
fattuale e logica-giuridica tra l’evento-sinistro e l’evento
morte.

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Per approfondire in OLIR.it: cfr. Corte di Cassazione, Sentenza 15
settembre 2008, n. 23676
[https://www.olir.it/documenti/?documento=4784]

Sentenza 20 ottobre 2005, n.20320

In tema di responsabilità, del medico per omessa diagnosi di
malformazioni del feto e conseguente nascita indesiderata, il
risarcimento dei danni che costituiscono conseguenza immediata e
diretta dell’inadempimento del ginecologo alla obbligazione di natura
contrattuale gravante su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche
al padre. Ciò deriva infatti dal complesso di diritti e doveri che,
secondo l’ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non
rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre – e non al
padre – la scelta in ordine all’interruzione della gravidanza,
poichè, sottratta alla madre la possibilità di scegliere a causa
dell’inesatta prestazione del medico, gli effetti negativi del
comportamento di quest’ultimo si riflettono anche sul padre del
concepito. Oltre alla madre, dunque, anche il padre deve perciò
ritenersi tra i soggetti “protetti” dal contratto medico e, quindi,
tra coloro rispetto ai quali la prestazione mancata o inesatta può
qualificarsi come inadempimento, con tutte le relative conseguenze sul
piano risarcitorio.

Sentenza 29 gennaio 2002, n.6799

Poiché l’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del
1992, ha natura non risarcitoria, ma assistenziale in senso lato, la
quale può essere ricondotta agli art. 2 e 32 Cost. e alle prestazioni
poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà
sociale, le controversie che hanno ad oggetto la spettanza di tale
indennità (e dei suoi accessori, quali gli interessi), rientrano in
quelle previste dall’art. 442 c.p.c. Inoltre risulta essere
manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 cost., la
questione di legittimità dell’art. 2 della legge n. 210 del 1992,
nella parte in cui, a differenza di quanto stabilito per i soggetti
danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, non prevede il diritto del
soggetto danneggiato a seguito di trasfusione a percepire l’indennizzo
sin dal momento di entrata in vigore della legge medesima, in quanto
la situazione di coloro che hanno riportato lesioni o infermità a
causa di vaccinazioni obbligatorie è diversa da quella di chi abbia
riportato danni a causa della somministrazione di sangue o di suoi
derivati e la diversità dell’evento dannoso può ben giustificare la
diversità dell’indennizzo accordato.

Legge 18 giugno 2004, n.21

Finlandia. Legge 18 giugno 2004, n. 21: “Non – discrimination Act”. (Omissis) Section 1 — Purpose of the Act The purpose of this Act is to foster and safeguard equality and enhance the protection provided by law to those who have been discriminated against in cases of discrimination that fall under the scope of this […]

Sentenza 12 marzo 2004, n.5131

In tema d’insegnamento presso scuole private legalmente riconosciute,
il possesso del titolo legale di abilitazione all’insegnamento da
parte dei docenti costituisce un requisito di validità dello stesso
contratto di lavoro; ne consegue che l’attività svolta dal docente
privo di abilitazione, benché produttiva di effetti per il tempo in
cui il rapporto ha avuto esecuzione, conformemente alle previsioni
dell’articolo 2126 del cc, non può dar luogo a reintegrazione nel
caso di dedotta illegittimità della risoluzione del rapporto, stante
la nullità dello stesso, né è idonea ad assicurare l’applicazione
dell’articolo 18 della legge 300 del 1970.

Sentenza 21 ottobre 2000, n.13923

L’indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie,
trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha
natura non già risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato,
riconducibile agli art. 2 e 32 Cost. ed alle prestazioni poste a
carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà
sociale, tant’è che esso è alternativo alla pretesa risarcitoria
volta ad ottenere l’integrale risarcimento dei danni sofferti in
conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del
S.s.n.. Pertanto le controversie aventi ad oggetto la spettanza di
tale indennità rientrano in quelle previste dall’art. 442 c.p.c..

Sentenza 16 gennaio 2004, n.53

Lede l’onore, il decoro e la reputazione del soggetto facente parte
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, la lettera
diffusa in varie parti della città – tra cui il luogo di lavoro,
l’abitazione e la scuola dei figli – con cui vengono espressi
giudizi e concetti offensivi e diffamatori, rivolti inequivocabilmente
ad additare detta Congregazione ed il relativo appartenente al
pubblico disprezzo. Tale soggetto ha pertanto diritto ad ottenere, in
relazione ai fatti de quibus, il risarcimento dei danni morali subiti,
le spese legali sostenute ed una somma, a titolo di riparazione
pecuniaria, ex art. 12 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47.

Sentenza 14 febbraio 1995

Deve essere rigettata la domanda di colui il quale, avendo celebrato
matrimonio secondo il rito islamico (non destinato a produrre effetti
giuridici nell’ordinamento francese), sul presupposto
dell’intervenuta interruzione della convivenza, richieda il
risarcimento dei danni derivanti dalla rottura del “concubinaggio” e
non offra la dimostrazione della responsabilità della sposa per la
rottura medesima.

Sentenza 11 gennaio 2002, n.34

Tribunale Civile di Pordenone. Sentenza 11 gennaio 2002, n. 34*. Svolgimento del processo Con il sopraddetto atto di citazione il Grassato evocava avanti il Tribunale la USL n.11 Pordenonese ora ASL n.6 Friuli Occidentale, per sentir condannare detta entita’ al risarcimento per i danni morali e biologici patiti a seguito delle trasfusioni di sangue. Queste […]