Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 gennaio 2010, n.19

Ogni limitazione del diritto di riunione (per ragioni di sicurezza e
per la difesa di diritti pariordinati, quale quello di circolazione e
di salvaguardia del patrimonio artistico) deve essere considerata
eccezionale, sia con riferimento agli spazi da sottrarre all’esercizio
di tale diritto, sia con riferimento ai soggetti pubblici che siffatte
limitazioni possono imporre. In questo senso, nel quarto ed ultimo
punto della Direttiva 26 gennaio 2009,
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5248] il Ministro
dell’Interno invita espressamente i (soli) Prefetti a stabilire regole
(d’intesa con i Sindaci e sentito il Comitato prov. le per l’ordine e
la sicurezza pubblica) per sottrarre alcune aree alle manifestazioni e
prevedere forme di garanzia e regole per lo svolgimento delle stesse;
e conclusivamente, afferma che “tali determinazioni (da condividere il
più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in
un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma
sperimentale”. Stante il carattere eccezionale di queste disposizioni,
esse non possono che essere interpretate restrittivamente, così
dovendosi concludere per l’esclusiva competenza del Prefetto (pur
nella necessaria intesa con i Sindaci) ad assumere provvedimenti di
regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. Ne consegue
che laddove un Sindaco abbia adottato una espressa disciplina delle
riunioni in luogo pubblico nel proprio Comune, questi ha
illegittimamente provveduto in materia di esclusiva competenza e
spettanza del Prefetto.

Sentenza 08 marzo 1957, n.45

L’art. 17 della Costituzione contiene una netta affermazione della
liberta’ di riunione, ispirandosi a cosi’ elevate e fondamentali
esigenze della vita sociale da assumere necessariamente una portata ed
efficacia generalissime, tali da non consentire la possibilita’ di
regimi speciali, neanche per le riunioni a carattere religioso. Per
questo tipo di riunioni gli artt. 8, primo comma, e 19 della
Costituzione, che sanciscono la piena liberta’ dell’esercizio del
culto per tutte le confessioni religiose, devono essere coordinati con
l’art. 17, nel senso che le riunioni a carattere religioso non si
sottraggono alla disciplina generale di tutte le riunioni, per quanto
riguarda e la liberta’ delle riunioni stesse e i limiti a cui essa,
nel superiore interesse della convivenza sociale, e’ sottoposta. E’
incompatibile con l’art. 17 della Costituzione, che prevede l’obbligo
del preavviso all’autorita’ esclusivamente per le riunioni in luogo
pubblico, implicitamente escludendolo per ogni altra specie di
riunione, la disposizione contenuta nell’art. 25 del T.U. delle leggi
di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, in ordine al preavviso per le
funzioni, cerimonie o pratiche religiose in luoghi aperti al pubblico.
Tale disposizione non si giustifica in riferimento all’art. 19 della
Costituzione, che vieta l’esercizio dei culti contrari al buon
costume: nel nostro ordinamento giuridico non esiste il principio che
ad ogni limitazione posta ad una liberta’ costituzionale debba
corrispondere il potere di un controllo preventivo dell’autorita’ di
pubblica sicurezza. Pertanto il detto art. 25 del T.U. delle leggi di
p.s. e’, per la parte di cui sopra, costituzionalmente illegittimo.