Sentenza 15 gennaio 2010, n.19
Ogni limitazione del diritto di riunione (per ragioni di sicurezza e
per la difesa di diritti pariordinati, quale quello di circolazione e
di salvaguardia del patrimonio artistico) deve essere considerata
eccezionale, sia con riferimento agli spazi da sottrarre all’esercizio
di tale diritto, sia con riferimento ai soggetti pubblici che siffatte
limitazioni possono imporre. In questo senso, nel quarto ed ultimo
punto della Direttiva 26 gennaio 2009,
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5248] il Ministro
dell’Interno invita espressamente i (soli) Prefetti a stabilire regole
(d’intesa con i Sindaci e sentito il Comitato prov. le per l’ordine e
la sicurezza pubblica) per sottrarre alcune aree alle manifestazioni e
prevedere forme di garanzia e regole per lo svolgimento delle stesse;
e conclusivamente, afferma che “tali determinazioni (da condividere il
più possibile con le forze politiche e sociali) troveranno forma in
un apposito provvedimento del Prefetto, inizialmente anche in forma
sperimentale”. Stante il carattere eccezionale di queste disposizioni,
esse non possono che essere interpretate restrittivamente, così
dovendosi concludere per l’esclusiva competenza del Prefetto (pur
nella necessaria intesa con i Sindaci) ad assumere provvedimenti di
regolamentazione delle manifestazioni in luogo pubblico. Ne consegue
che laddove un Sindaco abbia adottato una espressa disciplina delle
riunioni in luogo pubblico nel proprio Comune, questi ha
illegittimamente provveduto in materia di esclusiva competenza e
spettanza del Prefetto.