Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 dicembre 2009

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto il diritto alla
pensione di reversibilità ad una donna di etnia Rom che si era
sposata solo in base ai riti della comunità Rom e che non aveva mai
celebrato matrimonio civile. La ricorrente si era rivolta alla Corte
di Strasburgo in seguito alla sentenza del 2007 del Tribunal
Constitucional spagnolo
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4450], che aveva
negato il carattere discriminatorio del diniego a ricevere tale
trattamento previdenziale. Secondo il giudice europeo non integra,
invece, una discriminazione l’assenza di riconoscimento degli effetti
civili del “matrimonio gitano”, la cui disciplina spetta unicamente al
legislatore nazionale.

————————-

* Commento di W. Citti [http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=753&l=it]
(ASGI)
* Commento di Fernando Rey Martínez
[http://www.gitanos.org/upload/37/90/Sentencia_Munoz_Diaz_v._Espana__de_8_de_diciembre_de_2009__del_TEDH.pdf].
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de
Valladolid. Vocal del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano

Risoluzione 14 gennaio 2009

Parlamento europeo. Risoluzione 14 gennaio 2009: “Situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea 2004-2008”. Il Parlamento europeo, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (la Carta) del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007, – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l’obiettivo di sviluppare l’Unione quale spazio di […]

Risoluzione 10 luglio 2008

Parlamento europeo. Risoluzione 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (testo approvato, P6_TA-PROV(2008)0361) Il Parlamento europeo , – visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti […]

Sentenza 05 giugno 2008

Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.

Sentenza 06 luglio 2005

Le autorità bulgare vengono riconosciute responsabili di aver violato
il diritto alla vita in combinato disposto con il divieto di
discriminazione (artt. 2 e 14 CEDU). Il caso riguardava l’uccisione
da parte della polizia di due disertori rom, uccisi durante
l’esecuzione di un arresto che, data la situazione (i sospetti erano
disarmati, non avevano commesso reati violenti, non si erano dati alla
fuga) non giustificava il ricorso all’uso della forza, che secondo
l’art. 2 della Convenzione, deve essere “assolutamente necessario”. La
Corte ha ritenuto responsabile lo Stato bulgaro per la morte dei due
uomini e per non aver condotto indagini sufficientemente accurate
sulla presenza del movente razzista alla base del comportamento
incriminato.

Risoluzione 31 gennaio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom. Il Parlamento europeo, – visti gli articoli 3, 6, 7, 29 e 149 del trattato CE, che impegnano gli Stati membri a garantire uguali opportunità a tutti i cittadini, – visto l’articolo 13 del trattato CE, in base al quale […]

Sentenza 16 aprile 2007, n.69

Il diniego della pensione di reversibilità in favore del coniuge
superstite di una coppia sposata con un rito matrimoniale non
riconosciuto dallo Stato (nel caso di specie: celebrato secondo il
rito gitano) non integra un caso di discriminazione fondata
sull’origine etnica o sulle convinzioni personali.
————————-
El art. 14 de la Constitución española contiene una prohibición
explícita de que se dispense un trato discriminatorio por motivos
étnicos o raciales. Comprende no sólo la discriminación directa,
sino también la encubierta o indirecta consistente en aquel
comportamiento formal o aparentemente neutro o no discriminatorio,
pero del que se deriva un impacto adverso sobre la persona objeto de
la práctica constitucionalmente censurable. No supone discriminación
que el legislador limite la protección de viudedad a los supuestos de
convivencia institucionalizada; por lo tanto la denegación de
pensión a la supérstite de una pareja casada por el rito gitano no
implica un trato discriminatorio ni por motivos sociales, ya que
ninguna vulneración se deriva de la limitación de la prestación a
la concurrencia de vínculo matrimonial legalmente reconocido, ni por
motivos étnicos, ya que la aplicación al caso del tratamiento dado a
las uniones «more uxorio» no toma como elemento referencial
circunstancias raciales o étnicas, sino una circunstancia relacionada
con la libre y voluntaria decisión de no acceder a la formalización
del vínculo matrimonial conforme a previsiones legales, previsiones
que en ninguna forma se condicionan a la pertenencia a una raza sino
exclusivamente a consideraciones civiles o religiosas.

Sentenza 10 marzo 2006, n.5220

Nei casi di mancata espulsione di immigrati, in cui venga in rilievo
lo stato coniugale dell’extracomunitario, deve escludersi che possa
darsi efficacia alle unioni non celebrate come matrimonio negli
ordinamenti di appartenenza; occorre, infatti che il divieto di
espulsione si applichi ad un rapporto che di fatto e di diritto possa
qualificarsi come coniugio. In particolare, tal rapporto, coinvolgendo
un cittadino extracomunitario, deve dunque trovare il suo
riconoscimento nell’ordinamento giuridico dello Stato di
appartenenza, così da poter esplicare i suoi effetti in coerenza con
le disposizioni della legge 218/1995 (Nel caso di specie, veniva
annullato il decreto di espulsione di un cittadino rumeno, coniugato
con il rito tradizionale Rom, senza verificare se nello stato estero
di appartenenza tale matrimonio avesse capacità di esplicare effetti
giuridici).

Risoluzione 08 giugno 2005

Risoluzione 8 giugno 2005: “Protezione delle minoranze e le politiche contro la discriminazione nell’Europa allargata”. (Testo provvisorio) Il Parlamento europeo, – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE, che stabiliscono l’obiettivo di sviluppare l’Unione quale spazio di libertà, sicurezza e giustizia nonché quello di applicare i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti […]

Varie 11 dicembre 1999

Consiglio dell’Unione europea. Conclusioni della Presidenza. Helsinki, 10-11 dicembre 1999. (omissis) Diritti umani 64. Il Consiglio europeo prende atto della relazione della Presidenza sui diritti dell’uomo e si compiace dei seguito riservato alle misure proposte nella dichiarazione dell’Unione europea dei 10 dicembre 1998. Il Consiglio europeo invita il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri […]