Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Provvedimento 30 giugno 2005

Garante per la protezione dei dati personali: provvedimento generale sull’adozione da parte delle pubbliche amministrazioni di regolamenti per rendere trasparenti i trattamenti di dati sensibili e giudiziari, 30 giugno 2005 (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 170, 23 luglio 2005) Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, […]

Ordinanza 20 novembre 2002, n.514

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli art. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n.
194, sollevata, in riferimento agli art. 2, 3, 31, comma 2, e 32
Cost., nella parte in cui permetterebbero al giudice tutelare,
chiamato ad autorizzare l’interruzione di gravidanza di una minorenne,
di porre in essere una condotta in conflitto con il diritto alla vita,
senza possibilità di sollevare obiezione di coscienza, poichè si
tratta di questione sostanzialmente identica ad altre già dichiarate
manifestamente inammissibili; si deve ribadire che il giudice “a quo”
non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la
decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla
responsabilità della donna, anche se minore di età, costituendo il
provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non
indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell’articolato
procedimento.

Sentenza 07 maggio 2003, n.8828

L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione
del congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale si
concreta nell’interesse all’intangibilità della sfera degli affetti e
della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia,
all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività
realizzatrici della persona umana nell’ambito della peculiare
formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è
ricollegabile agli art. 2, 29 e 30 cost. Esso si colloca nell’area del
danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., in raccordo con le
suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall’interesse
al “bene salute” (protetto dall’art. 32 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno biologico), sia dall’interesse all’integrità
morale (protetto dall’art. 2 cost. e tutelato attraverso il
risarcimento del danno morale soggettivo). Nel vigente assetto
dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la
Costituzione – che, all’art. 2 riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo – il danno non patrimoniale deve essere inteso
come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un
valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale
soggettivo.
Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un
interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è
soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla
riserva di legge correlata all’art. 185 c.p., e non presuppone,
pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché
il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno
non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore
della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale,
ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei
diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica
implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo
configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di
riparazione del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale da uccisione del congiunto non coincide con
la lesione dell’interesse protetto, bensì, in quanto danno –
conseguenza, consiste in una perdita, ossia nella privazione di un
valore (non economico, ma) personale, costituito dall’irreversibile
venir meno del godimento del congiunto e dalla definitiva preclusione
delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità
con le quali essi normalmente si esprimono nell’ambito del nucleo
familiare; perdita, privazione e preclusione che, in relazione alle
diverse situazioni, possono avere diversa ampiezza e consistenza in
termini di intensità e protrazione nel tempo. Da tanto discende che,
non essendo configurabile nella specie un danno “in re ipsa”, esso
deve essere allegato e provato da chi vi abbia interesse, senza che,
peraltro, sia precluso il ricorso a valutazioni prognostiche ed a
presunzioni (sulla base di elementi obiettivi forniti
dall’interessato), venendo in considerazione un pregiudizio che,
diversamente dal danno morale soggettivo, si proietta nel futuro, e
dovendosi inoltre avere riguardo al periodo di tempo nel quale si
sarebbe presumibilmente esplicato il godimento del congiunto che
l’illecito ha invece reso impossibile.
Deve escludersi che il risarcimento del danno non patrimoniale
soggiaccia al limite di cui agli art. 2059 c.c. e 185 c.p. allorché
vengano lesi valori della persona costituzionalmente garantiti;
pertanto è risarcibile con liquidazione equitativa il danno non
patrimoniale da uccisione di congiunto consistente nella perdita
definitiva del rapporto parentale.

Costituzione 17 febbraio 1994

La Constitution belge, texte coordonné du 17 février 1994. (Omissis) TITRE II DES BELGES ET DE LEURS DROITS (Omissis) Art. 10 Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres. Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi […]

Legge regionale 07 gennaio 2000, n.1

Legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1: “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale. Norme di attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Campania” n. 2 del 10 gennaio 2000) (Omissis) CAPO III – CRITERI DI ATTUAZIONE DEL TITOLO X DEL DECRETO LEGISLATIVO 114/98 E DIRETTIVE GENERALI PER […]

Legge regionale 14 febbraio 2005, n.8

Legge regionale 14 febbraio 2005, n. 8: “Disposizioni per la tutela dell persone ristrette negli Istituti Penitenziari della Regione Lombardia”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Lomabrdia” n. 7 del 18 febbraio 2005, Supplemento ordinario n. 1) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione concorre a tutelare, di intesa con il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria e il […]

Legge regionale 22 marzo 2001, n.9

Legge regionale 22 marzo 2001, n. 9: “Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Umbria” n. 15 del 28 marzo 2001) Art.1 (Finalità) 1. La Regione, nell’ambito delle iniziative volte a tutelare la salute e il benessere dei cittadini, con la presente legge: a) promuove iniziative […]

Legge provinciale 05 marzo 2001, n.7

Legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7: “Riordinamento del Servizio Sanitario provinciale”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 12 del 20 marzo 2001, Supplemento n. 2) (Omissis) Art. 44 (Comitato etico provinciale) 1. È istituito il Comitato etico provinciale, quale organo consultivo dell’amministrazione provinciale, al quale compete di esprimere pareri, raccomandazioni ed indirizzi […]

Legge regionale 21 marzo 2001, n.5

Legge regionale 21 marzo 2001, n. 5: “Norme in materia di disciplina e classificazione di campeggi, villaggi turistici ed aree di sosta”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Molise” n. 8 del 31 marzo 2001) (Omissis) Art. 12 (Autorizzazione per campeggi temporanei) 1. Il Comune può consentire in aree pubbliche o private, dove siano assicurati i […]

Risoluzione 10 marzo 2005, n.74

Risoluzione del Parlamento europeo 10 marzo 2005, n. 74: “Commercio di ovociti umani”. Il Parlamento europeo, – visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, paragrafo 4, lettera a), – vista la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare l’articolo 3, che sancisce il divieto di fare del corpo umano […]