Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione

Parlamento europeo. Risoluzione sui rapporti fra il diritto internazionale, il diritto comunitario e il diritto costituzionale degli Stati membri. (Da “Gazzetta ufficiale delle Comunità europee” del 27 ottobre 1997) Il Parlamento europeo, visto il simposio organizzato dalla sua commissione giuridica e per i diritti dei cittadini il 21 e 22 giugno 1995 sui rapporti tra […]

Risoluzione 16 settembre 1998

Parlamento Europeo. Risoluzione su Islam e giornata europea di Averroè,16 settembre 1998. (Da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” n. 313 del 12 ottobre 1998) Il Parlamento europeo, Visto l’articolo 148 del suo regolamento, Viste la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, Vista la […]

Sentenza 20 luglio 2001

Al fine di riconoscere efficacia civile ad una sentenza ecclesiastica
di nullità matrimoniale, il giudice italiano deve accertare che nel
processo canonico sia stato garantito alle parti il diritto ad un
processo equo e, in particolare, il diritto ad un procedimento in
contraddittorio secondo i principi espressi dall’art. 6.1 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Nel caso di specie,
tale diritto non è stato rispettato, poiché nel processo canonico la
parte convenuta non era stata informata dettagliatamente della domanda
di dichiarazione di nullità formulata dall’ex marito, non aveva avuto
accesso agli atti di causa e non era stata assistita da un avvocato.
In sintesi, non era stato garantito il diritto al contraddittorio,
considerato dalla Corte un elemento fondamentale di un processo equo
ai sensi dell’art. 6.1 CEDU.

Sentenza 24 marzo 1994, n.3327

Nel giudizio di cessazione degli effetti civili di un matrimonio
concordatario celebrato tra una cittadina italiana ed un cittadino
iraniano, diversamente che nel procedimento di separazione personale,
la legge sostanziale applicabile deve essere desunta dall’art. 17
disp. prel. cod. civ. poiché la relativa pronunzia viene ad incidere
sullo status coniugale. Nel giudizio di cessazione degli effetti
civili di un matrimonio concordatario celebrato tra una cittadina
italiana ed un cittadino iraniano non è applicabile la disposizione
di cui all’art. 1133 del cod. civ. iraniano secondo la quale
“l’uomo potrà divorziare dalla moglie ogniqualvolta lo vorrà”,
integrando una inemendabile violazione del principio di parità tra i
coniugi e ponendosi, conseguentemente, in aperto contrasto con i
principi di ordine pubblico, sia, internazionale, sia, interno.

Accordo 24 luglio 1968

Conventio inter Apostolicani Sedem et Consilium Foederatarum Helvetiae Civitatum de separatione Administrationis Apostolicae Ticinensis a Dioecesi Basileensi eiusdemque in Dioecesim erectione. Firmato il 24 luglio 1968 Pubblicato in AAS 63 (1971), pp. 212-213 LE SAINT-SIÈGE ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE en son propre nom et au nom du Canton du Tessin, désireux de régler la […]

Legge 22 giugno 2001, n.16

Lei n.º 16/2001, de 22.06 Lei da Liberdade Religiosa A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei geral da República, o seguinte: Capítulo I Princípios Artigo 1.º Liberdade de consciência, de religião e de culto A liberdade de consciência, de religião e de culto […]

Sentenza 26 gennaio 1998, n.2

Non e’ fondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., la questione
di legittimita’ costituzionale dell’art. 2941, n. 1, cod. civ.,
laddove, stabilendo che il corso della prescrizione resti sospeso tra
i coniugi, non contiene analoga previsione per i conviventi , in
quanto – posto che l’istituto della prescrizione e’ finalizzato
all’obiettivo primario di garantire certezza nei rapporti giuridici,
impedendo al titolare di un diritto di esercitarlo dopo un determinato
periodo di tempo; che, in tale prospettiva, la sospensione della
prescrizione si caratterizza per la peculiarita’ costituita dalla
tassativita’ dei casi previsti dalla legge; e che, se esorbita dalle
attribuzioni del giudice delle leggi, quella di creare una nuova
fattispecie di sospensione della prescrizione, deve ritenersi
legittimo sindacare l’omissione legislativa nell’ambito di un’ipotesi
gia’ determinata, a condizione che la norma richiamata costituisca
‘tertium comparationis’, tale da rendere costituzionalmente
illegittima l’omissione stessa e, quindi, doverosa la sentenza
additiva della Corte – la famiglia legittima, essendo una realta’
diversa dalla famiglia di fatto, non costituisce adeguato ‘tertium
comparationis’, ed in quanto la sospensione della prescrizione implica
precisi elementi formali e temporali che si ravvisano nel coniugio e
non nella libera convivenza.

Varie 12 aprile 2002

Conferenza Episcopale Messicana. Messaggio: “Democrazia e libertà religiosa in Messico”, 12 aprile 2002. (da Ecclesia 3111, 23.7.2002, 35-37) Dieci anni fa entrava in vigore in Messico la Legge in materia di associazioni religiose e culto pubblico, che implicava il riconoscimento della personalità giuridica delle Chiese e in generale il superamento, anche a livello costituzionale, di […]