Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 28 aprile 2005, n.6540

L’art. 22 del d.lgs. n. 151/2001, con formula generale ed
onnicomprensiva, espressamente dispone che i periodi di congedo
obbligatorio per maternità devono essere computati nell’anzianità di
servizio “a tutti gli effetti”, aggiungendo, al quinto comma, che
gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella
carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non
richiedano a tale scopo particolari requisiti. Allo stesso modo, per
il successivo art. 34, i periodi di congedo parentale di tipo
facoltativo sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli
effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla
gratifica natalizia. Non può, dunque, essere revocata in dubbio
l’astratta attitudine del congedo per maternità ad incidere, per
fictio iuris, sulla durata del rapporto di collaborazione spendibile
anche ai fini concorsuali (Nella fattispecie in esame un’insegnate di
religione veniva esclusa dal concorso riservato per esami e titoli a
posti di insegnante di religione cattolica, di cui aveva superato le
relative prove, perché considerata – non venendole computato il
periodo di congedo per maternità – non in possesso del requisito,
previsto dal bando di concorso, dell’avvenuta prestazione del servizio
di insegnamento della religione cattolica continuativo per almeno
quattro anni, nelle scuole statali o paritarie dall’anno scolastico
1993/1994 all’anno scolastico 2002/2003).