Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 23 aprile 2002, n.5684

Il termine di un anno di cui all’art. 21 della legge 31 maggio 1975,
n. 191, decorrente dalla cessazione del titolo al ritardo e destinato
a chiudersi con la tempestiva chiamata a rispondere all’obbligo di
leva, ancorché perentorio, è comunque ampliato fino a 18 mesi nel
caso di domanda di obiezione di coscienza volta a prestare il servizio
civile, in applicazione dell’art. 3 della legge, n. 772 del 1972.

Sentenza 23 aprile 2002, n.4916

Ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, ai fini dell’avviamento degli obiettori di coscienza al
servizio civile sostitutivo di quello militare, devono tenersi
distinte le diverse discipline dettate per la fase transitoria e per
quella a regime. Nella fase a regime il termine massimo per l’impiego
dell’obiettore consta di nove mesi e comprende anche periodo
necessario per il riconoscimento della obiezione di coscienza; in
quella fase transitoria continua invece ad applicarsi il termine di
dodici mesi (decorrente dal riconoscimento) già previsto dall’art. 9
della legge 8 luglio 1998, n. 230.

Sentenza 14 maggio 2002, n.4915

L’art. 9, comma 2, della legge 8 luglio 1998, n. 230, letto in
combinato disposto con l’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1997, n. 504, in base al quale, in caso di avviamento al
servizio civile al posto di quello militare, il termine annuale si
applica a tutti i procedimenti avviati prima del 2000, e cioè entro
il 31 dicembre 1999 e non soltanto a quelli nei quali entro il 1999
era intervenuta anche l’accettazione della domanda, non contrasta con
gli art. 3, 4, 13, 23 e 52 Cost. Ciò avviene perché rientra nella
discrezionalità del legislatore fissare termini procedimentali, a
regime e transitori, espressione di un ragionevole contemperamento
delle opposte esigenze dell’amministrazione con quelle del cittadino
arruolato o ammesso al servizio sostitutivo, onde evitare che il
periodo di attesa dell’effettivo impiego si protragga sine die.

Sentenza 16 aprile 2002, n.4347

Al momento della valutazione di una domanda di riconoscimento
dell’obiezione di coscienza, l’Amministrazione della difesa deve
elaborare il proprio giudizio tecnico-discrezionale sulla base della
sussistenza o meno dei profondi convincimenti religiosi, filosofici o
morali del richiedente, di cui all’art. 1 della legge n. 772 del 1972,
e sulla base del generale canone della ragionevolezza; pertanto, non
è da considerarsi irragionevole conferire valore sintomatico,
negativo circa la loro sussistenza, alla domanda di arruolamento
precedentemente presentata dal richiedente nella Guardia di Finanza.

Sentenza 15 gennaio 2002, n.3367

La Commissione giudicatrice competente, chiamata in base alla legge
del 15 dicembre 1972, n. 772 ad esprimere un giudizio sulla domanda
volta al riconoscimento dell’obiezione di coscienza, può disattendere
la domanda stessa nelle ipotesi che dagli elementi raccolti d’ufficio
in sede istruttoria risulti la manifesta infondatezza dei motivi
addotti dal richiedente e quando da quegli elementi sia possibile
dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità dei
motivi di coscienza allegati, mentre non può valutare in positivo il
grado di “profondità” dei convincimenti del richiedente.

Sentenza 30 ottobre 2001, n.236

Il termine di nove mesi, sancito dall’art. 1, comma 5, del decreto
legislativo n. 504 del 1997, la scadenza del quale comporta l’esonero
definitivo dall’obbligo di prestazione del servizio civile o militare,
decorre dal l gennaio 2000, anche per le istanze presentate prima di
tale data, in forza dell’art. 13 del decreto legislativo n. 504 del
1997.

Sentenza 22 maggio 2001, n.3897

I termini previsti dall’art. 1 comma 5 del d.lg. 30 dicembre 1997 n.
504, che fissa il termine massimo complessivamente non superiore a
nove mesi per l’avviamento al servizio civile, si applicano alle
domande presentate dopo l’1 gennaio 2000.

Sentenza 11 febbraio 2003, n.963

Il termine per l’avvio dell’obiettore di coscienza al servizio civile
sostituito decorre, nel caso di riconoscimento dello status di
obiettore da parte del giudice ordinario, dalla data di deposito della
relativa sentenza.

Sentenza 23 aprile 2002, n.6103

Il termine di nove mesi, stabilito dall’art.1 del D. Lgs. del 30
dicembre 1997, n.504, vale per le domande presentate dal 1 gennaio
2000, mentre, per le domande presentate in data anteriore, il termine
concernente l’avviamento al servizio civile resta quello di un anno,
previsto dall’art. 9 della legge 8 luglio 1998,n.230/1998,
decorrente dalla scadenza del termine di sei mesi fissati per
l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Sentenza 08 luglio 2004, n.229

L’art. 12 della legge della regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n.
20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione
del servizio civile regionale) prevede una comunicazione agli Uffici
di leva dei nominativi di coloro che, svolgendo il servizio civile
regionale, abbiano comunque voluto dichiarare la loro obiezione di
coscienza al servizio militare, nella prospettiva che esso possa
rivivere come servizio obbligatorio. La disposizione contenuta
nell’art. 12 deve essere letta come rivolta a prevedere, in spirito di
collaborazione, la mera trasmissione di informazioni agli Uffici di
leva ai fini che eventualmente siano previsti dalla legislazione
statale, senza che ciò determini invasione della competenza statale.
Analogo discorso vale per le altre disposizioni, censurate nel caso di
specie(art. 22, comma 5, e art. 5, comma 4, della legge regionale), le
quali, rinviando al suddetto art. 12, si limitano ad assicurare,
nell’ipotesi di ripristino della leva, la disponibilità di
informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile
regionale, abbiano voluto dichiarare l’obiezione di coscienza agli
eserciti, all’uso delle armi e alla violenza.