Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 04 giugno 2002, n.6620

I beni di arredo del cimitero, quali lampade e portafiori, ed in
definitiva tutta quella serie di arredi secondari da sempre rimessi
alla scelta (ed al soggettivo senso di pietas) dei soggetti privati,
sono beni del tutto alieni, anche strumentalmente, alla gestione del
servizio pubblico cimiteriale stricto sensu, e per i quali, fra
l’altro, non si riesce ad avvertire efficacemente la necessità di
garantire, anche per esigenze di decoro, l’assoluta uniformità
nell’ambito di un cimitero. Pertanto tali beni non sono sussumibili
nell’ambito del servizio pubblico cimiteriale e non risulta legittima
estrinsecazione delle attribuzioni dell’amministrazione comunale
provvedere con gara pubblica al relativo approvvigionamento.