Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 ottobre 1993

L’esercizio del diritto di critica e di quello di satira costituisce
estrinsecazione tipica ed essenziale della libertà di manifestazione
del pensiero e quindi può estendersi, in un ordinamento ispirato ai
principi del laicismo, anche ai fatti, ai simboli, alle cose e alle
persone pertinenti alla religione; l’unico limite frapposto dalla
legge penale alla libera manifestazione del pensiero anche in campo
religioso è quello del vilipendio, da intendersi, nell’accezione
comune e, altresì, in quella tecnico-giuridica, come ostentazione di
disprezzo, manifestazione di biasimo, espressione di apprezzamento
negativi implicanti disdegno e disistima generalizzati, alla stregua
di canoni assiologici universali o, comunque, non circoscritti a
determinate dottrine o ideologie; offesa alla religione può pertanto
aversi solo ove siano spregiativamente chiamati in causa i valori
etico-spirituali e le credenze fondamentali della religione medesima,
nel loro complesso o in parti essenziali e qualificanti (nella specie,
la corte ha ritenuto non offensivo ai sensi dell’art. 403, 2º
comma, c.p. il riferimento agli istinti sessuali del sommo pontefice
contenuto in una vignetta manifestamente ispirata a registri
umoristici e ad un chiaro gusto bozzettistico, trattandosi di
espressione satirica priva di qualsiasi valenza ideologica e di ogni
carica lesiva nei confronti dei capisaldi o dell’intima sostanza
della fede cattolica.