Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Provvedimento 24 giugno 2005, n.6444

L’assegno per spese di culto ha un’evidente natura giuridica di
ristoro o di indennizzo per le spese intrinseche al culto, diversa da
quella alimentare propria dell’assegno di congrua; copre infatti le
spese per provvista di cera, olio, ostie, vino, incenso,
illuminazione, nonchè i costi delle retribuzioni al sacrestano e al
campanaro. In particolare, ai sensi dell’art. 25 del R.D. n. 277/1931
[ora abrogato dall’art. 51 delle legge n. 222/1985], detto assegno è
dichiarato – a differenza di quello di congrua – “non soggetto a
imposta”. Tale disposizione non comporta infatti un’agevolazione nei
confronti di un reddito imponibile, ma deriva da una radicale
inidoneità all’imposizione dovuta della natura non reddituale
dell’assegno, che è sostanzialmente quella di un rimborso delle
spese per il culto, ancorché forfettariamente determinato ex lege.