Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 30 maggio 2018, n.465

Si ringraziano gli avv. Lucio Marsella e Marcello
Rifici, nonché il dott. Federico Papini per la
segnalazione del documento e per la redazione della nota a sentenza
qui pubblicata (nota a sentenza)

"Non esiste (…) nel nostro ordinamento un soccorso di
necessità cosiddetto creativo, che (…) possa travalicare la
contraria volontà dell'interessato, posto che il perimetro
della scriminante dello stato di necessità (…) è
rigidamente circoscritto all'ipotesi in cui il paziente non sia in
grado – per le sue condizioni – di prestare il proprio dissenso o
consenso, come pure chiarito dalla costante giurisprudenza di
legittimità. Invero, l'urgente necessità terapeutica
può rilevare solo in caso di paziente in stato di incoscienza,
trovando i poteri e i doveri del medico unico fondamento nel consenso
del paziente, mai sacrificabile: il medico non può dunque
imporre il trattamento sanitario da lui ritenuto salvifico a chi
consapevolmente e lucidamente lo rifiuti"   

Sentenza 18 maggio 2006, n.16995

Lo stato di incoscienza del paziente priva il diniego, precedentemente
manifestato nei confronti della sottoposizione ad emotrasfusioni, del
necessario requisito della attualità del dissenso. Inoltre, il grave
stato di necessità impone, in ogni caso, ai sanitari il ricorso a
qualunque intervento terapeutico necessario per salvare la vita del
paziente.

Sentenza 02 agosto 2007, n.31510

Nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la
migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la
giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa
giustificazione sia compatibile con il senso comune e con “i limiti di
una plausibile opinabilità di apprezzamento”. Nel caso di specie, in
particolare, la Corte non ha rilevato alcun vizio nella sentenza di
primo grado, che ha ritenuto sussistente – rispetto al delitto di
sequestro di persona – la scriminante dello stato di necessità,
accogliendo la tesi difensiva secondo cui gli imputati avrebbero
rinchiuso e legato una propria congiunta, al fine di prevenire il
suicidio minacciato dalla stessa temendo ritorsioni per il suo stile
di vita non conforme alla cultura della famiglia di appartenenza.

Sentenza 16 ottobre 2003, n.5877

Risulta manifestamente infondata, in riferimento agli art. 2, 3 e 32
cost., la questione di legittimità costituzionale delle leggi 27
maggio 1991 n. 165, 4 febbraio 1966 n. 51, 6 giugno 1939 n. 891, 20
marzo 1968 n. 419, nella parte in cui, prevedendo come obbligatorie le
vaccinazioni, non terrebbero in considerazione i diritti inviolabili
dell’uomo come singolo ed imporrebbero ai singoli trattamenti sanitari
che potrebbero essere non sempre adatti allo stato di salute dei
medesimi, senza lasciare alcuna possibilità di scelta, perchè,
essendo tali leggi finalizzate alla tutela della salute collettiva e
di quella dei singoli, deve ritenersi non irragionevole il
bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti nella materia delle
vaccinazioni obbligatorie effettuato dal legislatore, ben potendo la
posizione dei singoli essere tutelata attraverso il ricorso alle
esimenti di cui all’art. 4 legge 24 novembre 1981 n. 689, la cui
applicazione richiede però un rigoroso accertamento di fatto, rimesso
al giudice di merito.