Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Regolamento 15 novembre 2008, n.4

REGOLAMENTO REGIONALE 15 settembre 2008, n. 4: “Regolamento di attuazione della legge regionale 10 agosto 2007, n. 23, recante: “Disciplina in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nel Molise”. (in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 7 febbario 2009, III Serie Speciale) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento contiene […]

Sentenza 15 gennaio 2009, n.620

L’art. 2 della L.r. n. 40/93, coerentemente con la legge quadro n.
266/91, stabilisce che le associazioni di volontariato debbano
rivolgersi esclusivamente a fini di solidarietà verso terzi. Tale
requisito non può ritenersi sussistente nel caso di Confraternita che
non escuda – nel proprio statuto – ogni interesse da parte degli
iscritti alle proprie attività, ma che al contario preveda, quale
finalità principale, che gli aderenti siano destinatari delle
attività di sepoltura ed accompagnamento funebre svolte dalla stessa.

Sentenza 08 maggio 2007, n.727

La giurisprudenza ha più volte chiarito come – in seguito della
sentenza della Corte Costituzionale n. 396 del 1988 – l’accertamento
della natura pubblica o privata delle IPAB regionali e infraregionali
già esistenti vada effettuato anche direttamente dal Giudice sulla
base dei criteri indicati dal D.P.C.M. 16 febbraio 1990, che ha
stabilito gli specifici presupposti cui avere riguardo. In proposito
è stato, inoltre, precisato (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., 29 marzo
1989 n. 1545) che l’accertamento della natura privata di detti enti
venga effettuato dal Giudice sulla base dei seguenti indici di
riconoscimento, fra loro alternativi: la costituzione dell’Ente da
parte di soggetti privati o religiosi; un patrimonio composto, anche
in parte, da fondi di provenienza privata; la nomina (anche solo in
parte) privata dei membri degli organi direttivi dell’Ente;
l’irrilevanza della denominazione assunta dagli Enti e della stessa
volontà dei loro organi direttivi (cfr., Cass., SS.UU., 7 maggio 1998
n. 4631; 3 dicembre 1990 n. 11564).

Sentenza 11 ottobre 2007, n.352/2005

La presenza di un registro delle confessioni religiose non autorizza
lo Stato ad operare un controllo sulla legittimità delle credenze
professate; ai fini dell’iscrizione, la Pubblica Amministrazione deve
verificare esclusivamente che gli statuti dell’ente confessionale
siano conformi all’art. 3 della Ley Organica de Libertad Religiosa,
dove si esplicitano i limiti all’esercizio della libertà religiosa
(art. 3.1: rispetto dei diritti altrui e dell’ordine pubblico; art.
3.2: attività con fini diversi da quello di religione e di culto).

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La existencia de un registro no habilita al Estado para realizar una
actividad de control de la legitimidad de las creencias religiosas de
las entidades o comunidades religiosas, o sobre las distintas
modalidades de expresión de las mismas, sino exclusivamente la de
comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no
de calificación, que la entidad solicitante no es alguna de las
excluidas por el art. 3.2 de la LOLR (“actividades, finalidades y
entidades relacionadas con el estudio y experimentación de los
fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores
humanísticos o espirituales u otros fines análogos ajenos a los
religiosos”), y que las actividades o conductas que se desarrollan
para su práctica son conformes al art. 3.1 de la LOLR (no atentan al
derecho de los demás al ejercicio de sus libertades y derechos
fundamentales, ni son contrarias al orden público).

Sentenza 14 giugno 2007

Nel caso in cui un’associazione religiosa cambi denominazione e
apporti modifiche allo statuto, l’autorità competente che rifiuti
di registrare l’associazione in base ai cambiamenti intervenuti viola
l’art. 9 CEDU, letto congiuntamente all’art. 11. Infatti la
mancata registrazione è da ritenersi una restrizione del diritto di
libertà di religione ex art. 9 CEDU, poiché impedisce alle
associazioni non iscritte di esercitare alcune attività connesse con
le esigenze di culto. I limiti apposti all’esercizio della libertà
religiosa, in forma individuale o collettiva, sono ammessi solo quando
sono previsti dalla legge, perseguono uno scopo legittimo e sono
necessari per la salvaguardia dell’ordine pubblico e dei diritti
altrui in una società democratica. Il diritto di libertà religiosa
comporta altresì l’esclusione di ogni interferenza dello Stato
relativamente alla organizzazione interna di confessioni e
associazioni religiose; tale organizzazione è infatti uno dei mezzi
con i quali una confessione religiosa svolge la sua attività ed
esercita il diritto di libertà di religione e deve quindi poter
essere stabilita liberamente. (Nel caso di specie una parrocchia
ortodossa aveva cambiato statuto e denominazione per passare dalla
giurisdizione del patriarcato di Mosca a quella di Kiev e si era vista
negare la registrazione. Su questo punto, le norme ucraine sono state
ritenute dalla Corte non sufficientemente chiare, tanto da configurare
una restrizione illegittima del diritto di libertà religiosa ex art.
9 CEDU. Inoltre il giudice interno aveva violato la libertà delle
confessioni religiose ad organizzarsi autonomamente, pronunciandosi,
nel negare la registrazione, sulle disposizioni dello statuto
dell’associazione religiosa in questione, concernenti la struttura
interna, l’ammissione e l’espulsione di membri).

Sentenza 27 marzo 2006, n.492

L’art. 11 della legge n. 266/1991 stabilisce che alle organizzazioni
di volontariato si applicano le disposizioni di cui al capo V della
legge n. 241/1990 e che, ai fini di cui al primo comma, sono
considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al
perseguimento degli scopi statutari dell’organizzazione. L’art. 22
della legge n. 241/1990 prevede, poi, che l’istanza di accesso possa
essere rivolta anche a soggetti di diritto privato, limitatamente alla
loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto
nazionale o comunitario (nel caso di specie, veniva accolto il ricorso
finalizzato a prendere visionare dello statuto e dell’atto di
fondazione di una Confraternita, iscritta nei registri istituiti dalla
Regioni e dalla Province autonome ai sensi dell’art. 6 della legge
n. 266/1991 e svolgente attività di pubblico interesse secondo il
disposto dell’art. 1 della citata legge n. 266/1991).

Legge regionale 07 febbraio 2006, n.7

L.R. Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle […]

Legge regionale 09 giugno 2006, n.7

L.R. Piemonte 7 febbraio 2006, n. 7: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”. ARTICOLO 1 (Finalità e oggetto) 1. La Regione Piemonte riconosce il valore delle associazioni di promozione sociale come espressioni dei principi di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne promuove lo sviluppo, in attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle […]

Legge 26 maggio 1977, n.590

Legge 26 maggio 1977, n. 590: “Charte statutaire de l’Eglise de Grèce”. Le Président de la Démocratie hellénique avec l’accord unanime du Parlement nous avons décidé: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 1. 1. L’Eglise de Grèce, institution sacrée au service de Notre Seigneur Jésus-Christ, est indissolublement liée par le dogme à la Grande Eglise du […]