Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 05 aprile 1995, n.814

Per il riconoscimento della personalità giuridica a favore di un
ente-chiesa è necessario che quest’ultima sia aperta al culto
pubblico, che non sia annessa ad altro ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, e che del suo patrimonio faccia parte la proprietà
della relativa chiesa-edificio.

Parere 05 aprile 1995, n.813

Può essere approvato lo statuto di un istituto eretto in ente di
diritto pontificio purché nell’articolato vengano sufficientemente
delineate le regole dell’ordinamento interno necessarie al fine di
assicurare, attraverso la continuità e la funzionalità degli organi
statutari, la vitalità dell’ente.

Parere 08 marzo 1995, n.590

A differenza delle associazioni, in cui l’assemblea dei soci può
meglio precisare in itinere gli scopi sociali solo genericamente
determinati nell’atto costitutivo, nelle fondazioni la finalità
enunciata in sede di costituzione assume un rilievo tale da richiedere
di essere più compiutamente definita, non tanto quanto agli scopi
ultimi da conseguire, quanto al tipo di attività che sono mezzo a
quegli scopi (e dunque, nella specie, sarà d’uopo precisare se la
proprietà immobiliare verrà sfruttata per ricavarne rendite o sarà
utilizzata direttamente come sede delle attività della fondazione; in
quest’ultima ipotesi dovranno indicarsi i fondi quantitativamente e
qualitativamente idonei a finanziare gli oneri di gestione).

Parere 25 gennaio 1995, n.24

Non è indispensabile, ai fini del riconoscimento civilistico e
dell’approvazione dello statuto di una congregazione, la previsione
statutaria di un revisore dei conti, poiché gli elementi relativi
alle attività strumentali da rendere pubblici in sede di iscrizione
sul registro delle persone giuridiche possono ritenersi sufficienti ad
assicurare la tutela dei terzi che intratterranno relazioni economiche
con l’ente interessato.

Parere 14 dicembre 1994, n.3755

Ai fini del riconoscimento in persona giuridica civile di una casa di
religiose che esplicano attività ospedaliera, senza fini di lucro, è
necessario che l’ente abbia un congruo patrimonio, ravvisabile nei
proventi, derivanti dall’attività sanitaria esercitata, che
assicurano nel tempo la remunerazione delle prestazioni assistenziali
delle suore. Al fine dell’approvazione dello statuto di un ente
così strutturato, è risultata indispensabile la previsione di una
norma statutaria che regolamentasse, ex art. 8 D.P.R. n. 33 del 1987,
le operazioni relative alla stesura delle scritture contabili.
Trattandosi, peraltro, di un ente religioso di diritto canonico,
ricorre un ambito di apprezzamento più ristretto rispetto a quello
concernente gli altri enti morali. Sotto questo profilo, rilevante
risulta il nuovo regime per la registrazione degli enti ecclesiastici,
perché permette di pubblicizzare la struttura organizzativa
dell’ente e i controlli interni della sua gestione.

Parere 12 ottobre 1994, n.2702

La legge n. 222/1985 ammette il riconoscimento giuridico delle Chiese
solo se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico,
di qualsiasi natura e denominazione e sempre che siano fornite di
mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. Nel caso
della Chiesa rettoria di S. Francesco, in Matera, concorrono tutte le
condizioni prescritte.

Parere 28 settembre 1994, n.122

Va riconosciuta ed autorizzata ad accettare le donazioni che ne
costituiscono il patrimonio la Fondazione di culto e di religione,
approvata dall’autorità ecclesiastica competente, che si propone di
assistere moralmente e religiosamente gli anziani e i giovani, con
attività di catechesi ed educazione cristiana svolte permanentemente
e prevalentemente, ed il cui statuto curi di istituire un Collegio di
Revisori dei Conti e di prevedere espressamente la necessità dei
controlli canonici per l’eventuale alienazione da parte dell’ente
dei beni di carattere storico e artistico.

Parere 29 agosto 1994, n.2393

L’ente del quale si chiede il riconoscimento e l’approvazione
dello statuto trae origine dalla International Church of the
Foursquare Gospel e si inserisce nel vasto movimento evangelico e
pentecostale. La Sezione rileva che il patrimonio non è idoneo al
perseguimento dei fini istituzionali che l’ente si propone di
raggiungere. L’organizzazione in Italia dell’ente si compone di un
numero di membri non sufficiente a perseguire l’opera di
evangelizzazione e l’organizzazione di attività socio-assistenziali
nell’intero Paese. La struttura organizzativa, come prevista dallo
statuto, non risulta, inoltre, ancora realizzata. E’ utile
l’acquisizione di ulteriori notizie in ordine alla consistenza
patrimoniale, al numero degli adepti in tutto il territorio nazionale,
nonché sulla dislocazione delle Chiese locali e sulla misura e la
frequenza dei versamenti da parte della Missione brasiliana.

Parere 29 agosto 1994, n.2392

Non vi sono ragioni ostative al riconoscimento della personalità
giuridica di un ente (Pontificia Facoltà Teologica) che si propone
come fini istituzionali la formazione degli aspiranti sacerdoti
nonché l’approfondimento e la promozione delle discipline
teologiche, e che abbia un patrimonio idoneo al conseguimento delle
suddette finalità. Ai fini dell’approvazione dello statuto è
opportuno prevedere che almeno uno dei tre componenti del collegio dei
revisori dei conti sia iscritto nell’albo dei revisori ufficiali dei
conti e indicare chi abbia il potere di estinguere, in che modo ed in
quali casi, la suddetta Facoltà.

Parere 08 giugno 1994, n.1898

L’ente del quale si chiede il riconoscimento (un convento di un
ordine religioso) realizza le proprie finalità dedicandosi ad opere
di evangelizzazione, pietà, apostolato e carità. La Sezione non
avanza obiezioni circa il suo riconoscimento giuridico. Relativamente
alle norme statutarie si rileva l’opportunità di precisare meglio
l’esatto scopo perseguito dall’ente e gli organi attraverso i
quali agisce, con le relative modalità di funzionamento. Sotto il
profilo patrimoniale, è, altresì, necessario prevedere la redazione
di un bilancio preventivo e consuntivo, con le relative modalità di
approvazione.