Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 26 maggio 1994, n.1307

É sospeso il rilascio del parere avente ad oggetto l’autorizzazione
ad accettare una donazione disposta in favore di un ente di culto
diverso dal cattolico, essendo necessario acquisire l’estratto dello
stato patrimoniale dell’ente, il certificato del competente
tribunale riguardante l’iscrizione dell’ente suddetto nel registro
delle persone giuridiche, l’atto costitutivo o statuto dell’ente
medesimo.

Parere 02 febbraio 1994, n.76

Può essere approvato lo statuto di un seminario che sia dotato di
personalità giuridica per possesso di stato purché nello statuto
suddetto vengano richiamate le speciali prescrizioni per le
alienazioni, previste nel canone 1292, e l’esercizio finanziario in
esso previsto abbia durata dal 1º gennaio al 31 dicembre.

Parere 07 dicembre 1993, n.1085

Lo statuto di una casa di procura che, oltre a perseguire i tipici
fini di rappresentanza, svolga anche un’attività di formazione e di
cultura attraverso i mezzi di comunicazione, deve prevedere la
dichiarazione di accettazione della nomina alla carica di
rappresentante legale dell’ente; deve inoltre prevedere redazione,
modalità e termini massimi di approvazione dei bilanci, preventivo e
consuntivo, relativi all’esercizio delle attività di cultura e
formazione svolte dalla procura, nonché la presenza di un revisore o
di un collegio dei revisori dei conti; infine, deve contenere
esplicito rinvio alle norme del codice civile sulla procedura di
liquidazione ed estinzione delle persone giuridiche.

Parere 30 luglio 1993, n.850

Le fondazioni, il cui elemento costitutivo è un patrimonio destinato
a uno scopo non lucrativo (nella specie l’animazione e la formazione
cristiana nel mondo dell’assistenza sociale in favore degli
emarginati e dei portatori di handicap), appartengono alla categoria
degli enti amministrativi, che hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti titolari di un ufficio privato
tenuti a gestire l’ente nell’esclusivo interesse di questo. Ne
discende che i fondatori possono riservarsi la nomina degli
amministratori per meglio garantirsi circa il perseguimento dello
scopo che si propongono di raggiungere attraverso la fondazione. La
sottoposizione degli atti del consiglio di amministrazione alla
ratifica di un soggetto esterno alla fondazione, come la Conferenza
Episcopale Regionale, è una limitazione illegittima all’autonomia
della fondazione, che è necessario rimuovere dallo statuto per
ottenerne l’approvazione.

Parere 12 maggio 1993, n.462

Non si ravvisano ragiono ostative all’accoglimento della domanda di
riconoscimento della personalità giuridica dell’ente de quo, che è
articolazione periferica di un Istituto religioso di diritto
pontificio. Manca, però, nello statuto l’indicazione del patrimonio
iniziale dell’ente e la reale consistenza di esso. Occorre che lo
statuto enunci a chi spetti la rappresentanza legale dell’ente e da
quale organo il rappresentante riceva la nomina; manca, inoltre, una
norma che disciplini la gestione contabile e le modalità di
approvazione del bilancio.

Parere 17 marzo 1993, n.233

Non vi sono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di
modifica della denominazione e dello statuto di un ente già
riconosciuto ai fini civili come istituzione religiosa di diritto
pontificio in un ente di diritto diocesano, sempre che l’ente
presenti i requisiti di cui all’art. 6 della legge n. 222 del 1985.

Parere 02 dicembre 1992, n.3011

Ai fini della concessione della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di una parrocchia, l’accertamento
che il patrimonio dell’ente consista unicamente nelle offerte dei
fedeli e nei beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità
e legati non offre adeguata garanzia di stabilità della parrocchia e
di sufficienza dei mezzi per il raggiungimento delle finalità
statutarie.

Accordo 14 dicembre 2001

Accordo fra la Santa Sede e la Repubblica di Slovenia sulle questioni giuridiche Firmato il 14 dicembre 2001. Ratificato il 28 maggio 2004(*). Pubblicato in Acta Apostolicae Sedis n. 8 del 2011 La Santa Sede e la Repubblica di Slovenia considerando l'Accordo stipulato per l'avvio dei rapporti diplomatici fra le Parti; facendo riferimento, la Santa […]

Decreto Presidente Repubblica 20 gennaio 1961, n.19

D.P.R. 20 gennaio 1961, n. 19: “Riconoscimento della personalità giuridica dell’Ente patrimoniale dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, con sede in Roma”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 49 del 24 febbraio 1961) 1. All’Ente Patrimoniale dell’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia, con sede in Roma, Piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 35, è riconosciuta la […]