Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 14 giugno 1943

"There is no doubt that, in connection with the pledges,
the flag salute is a form of utterance. Symbolism is a primitive but
effective way of communicating ideas. The use of an emblem or flag to
symbolize some system, idea, institution, or personality is a
short-cut from mind to mind. Causes and nations, political parties,
lodges, and ecclesiastical groups seek to knit the loyalty of their
followings to a flag or banner, a color or design. The State announces
rank, function, and authority through crowns and maces, uniforms and
black robes; the church speaks through the Cross, the Crucifix, the
altar and shrine, and clerical raiment. Symbols of State often convey
political ideas, just as religious symbols come to convey theological
ones. Associated with many of these symbols are appropriate gestures
of acceptance or respect: a salute, a bowed or bared head, a bended
knee. A person gets from a [p633] symbol the meaning he puts into it,
and what is one man's comfort and inspiration is another's
jest and scorn."

Varie 06 settembre 2016

La Redazione di OLIR.it ringrazia per la segnalazione del documento
Adoración Castro Jover, Universidad País Vasco

Sentenza 18 maggio 2015, n.2517

Il Collegio rileva che il “sostegno al reddito” serve a
garantire agli studenti meno abbienti l’acquisto di libri e
altri essenziali strumenti scolastici mentre la “integrazione al
reddito” fa parte di una misura più complessa, si
affianca al “buono scuola” che serve per compensare il
pagamento della retta di frequenza. E’ innegabile, tuttavia,
che, pur con tale valenza integrativa, non si giustifica la
differenziazione se le misure hanno le stesse funzioni, e cioè
l’acquisto dei libri e di altri strumenti scolastici. E’
evidente pertanto che se entrambe le misure del “sostegno al
reddito” e della “integrazione al reddito”
soddisfano le stesse esigenze, conseguenzialmente non è
corretto né logico prevedere, nel primo caso, la misura da euro
60 a euro 290 e, nel secondo caso, da euro 400 a euro 950 (che si
aggiungono a integrare il buono scuola), quasi che il beneficio
compensativo per l’acquisto degli strumenti scolastici debba
essere di gran lunga molto maggiore per gli studenti che frequentano
scuole per le quali pagano una retta rispetto agli altri studenti che
non la pagano.

Sentenza 18 marzo 2011, n.30814/06

La presenza di un simbolo religioso, quale il crocifisso, nelle
scuole pubbliche non viola il diritto dei genitori di educare ed
istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e
filosofiche (art. 2, Protocollo addizionale n. 1 CEDU).
L’obbligo degli Stati contraenti di rispettare le convinzioni
religiose e filosofiche dei genitori non si limita al contenuto
dell’istruzione e alle modalità di erogarla. Quando la
regolamentazione dell’ambiente scolastico è riservata alla
competenza delle autorità pubbliche, ciò comporta l’assunzione di
una funzione da parte dello Stato nel campo dell’educazione e
dell’insegnamento che ricade nell’ambito di applicazione
dell’art. 2 del _Protocollo n. 1_. Sennonché gli Stati contraenti
godono di un margine di apprezzamento quando si tratti di conciliare
l’esercizio di tali funzioni con il diritto dei genitori di educare
ed istruire i propri figli in conformità alle proprie convinzioni.
Questo margine di apprezzamento è nel caso di specie particolarmente
ampio data l’inesistenza di un consenso europeo sulla questione
della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche.
Prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule di tali scuole si
attribuisce alla religione di maggioranza del paese una visibilità
preponderante nell’ambiente scolastico. Tuttavia, questo non è di
per sé sufficiente ad integrare un tentativo di indottrinamento da
parte dello Stato convenuto e a stabilire un inadempimento delle
prescrizioni di cui all’art. 2 del _Protocollo n. 1._
Il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo e
questo aspetto è particolarmente rilevante con riguardo
specificamente al principio di neutralità. Non ci sono del resto
elementi sufficienti per attestare l’eventuale condizionamento su
giovani persone le cui convinzioni non sono ancora definite. D’altra
parte, non si potrebbe attribuire a tale simbolo una influenza sugli
alunni comparabile a quella che può avere una lezione o la
partecipazione ad attività religiose.
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La sentenza 18 marzo 2011 accoglie il ricorso del governo italiano
contro la precedente sentenza della Seconda Sezione della Corte
europea dei diritti dell’Uomo, pronunciata il 3 novembre 2009
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5146] (Affaire Lautsi c.
Italia, n. 30814/06)

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In OLIR.it la sentenza 18 marzo 2011 in inglese e francese:
Grand Chamber. Case of Lautsi and others v. Italy
[/areetematiche/documenti/documents/5601_lautsi_and_others_v__italy.pdf]
Grande Chambre. Affaire Lautsi et autres c. Italie
[/areetematiche/documenti/documents/affaire-lautsi-%20et-autres-%20c.-italie.pdf]

Legge 10 marzo 2000, n.62

Legge 10 Marzo 2000, n. 62: "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". (da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 67 del 21 marzo 2000) Art. 1. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e […]

Nota 25 agosto 2008

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nota 25 agosto 2008: “Censimento alunni scuole paritarie a.s. 2007/08”. Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per i Sistemi Informativi A tutte le Istituzioni Scolastiche Paritarie LORO SEDI E, p.c. Agli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI […]

Circolare ministeriale 15 gennaio 2008, n.9

Ministero della Pubblica Istruzione. Circolare Ministeriale 15 gennaio 2008, n. 9: “Adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2008/2009”. Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Premessa La problematica relativa ai libri di testo ha assunto negli ultimi anni una particolare rilevanza sia per il ruolo strumentale che essi possono svolgere anche […]

Legge regionale 25 febbraio 2005, n.9

Legge regionale 25 febbraio 2005, N. 9: “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2005” (da “Bollettino Ufficiale Regione Veneto” n. 24 del 1 marzo 2005) (Omissis) ARTICOLO 30 Disposizioni in materia di diritto allo studio non universitario. 1. La Regione del Veneto, nelle more dell’adozione dei decreti legislativi di cui alla legge 28 marzo 2003, n. […]