Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 20 dicembre 2006

Consiglio Superiore di Sanità. Parere 20 dicembre 2006: “Trattamenti sanitari ed accanimento terapeutico”. CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ – SESSIONE XLVI IL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ Assemblea Generale Vista la richiesta del Ministro della Salute relativa al quesito: ”se nel trattamento cui è sottoposto attualmente il Signor W. non possa ravvisarsi la fattispecie del c.d. accanimento […]

Ordinanza 16 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso incurabile
è inammissibile la richiesa, ex art. 700 c.p.c., di un provvedimento
finalizzato all’interruzione della respirazione artificiale. Se da un
lato, esiste infatti il diritto di autodeterminarminazione del
paziente, dall’altro, sussiste invece il dovere giuridico, etico e
deontologico del medico di mantenere in vita il malato; dovere che si
arresta solo di fronte all’incurabilità della malattia e alla
futilità del trattamento (cd. accanimento terapeutico). Ciò
rilevato, in assenza di una determinazione normativa degli elementi
concreti, di natura fattuale e scientifica, di una delimitazione
giuridica di ciò che può essere considerato accanimento terapeutico,
va esclusa la sussistenza di una forma di tutela tipica dell’azione da
far valere nel giudizio di merito, con conseguente inmmissibilità
della relativa azione cautelare, attesa la sua finalità strumentale
ed anticipatoria degli effetti del successivo giudizio.

Parere 11 dicembre 2006

Nel caso di paziente affetto da un gravissimo stato morboso
degenerativo, per il quale non esistano trattamenti sanitari in grado
di arrestarne l’evoluzione, la richiesa di interrompere il trattamento
terapeutico non voluto è ammissibile e va accolta. Per quanto
riguarda, invece, la possibilità di ordinare ai medici di non
ripristinare la terapia, il ricorso è inammissibile, perché trattasi
di una scelta discrezionale affidata al medico, anche se tecnicamente
vincolata, in merito all’utilità e alla necessità di ripristinare in
un momento successivo la terapia, secondo quanto indicato
nell’articolo 37 del codice deontologico il quale prevede: “In caso di
malattia a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase
terminale, il medico deve limitare la sua opera all’assistenza morale
e alla terapia atta a risparmiare inutili sofferenze, fornendo al
malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della
qualità di vita”.

Sentenza 26 giugno 2002, n.282

La pratica terapeutica si pone all’incrocio fra due diritti
fondamentali della persona malata: quello ad essere curato
efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e
quello ad essere rispettato come persona, nella propria integrità
fisica e psichica; in particolare, tale diritto – secondo quanto
previsto dall’art. 32, comma 2, secondo periodo, Cost. – si pone
come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono
essere imposti per legge – come obbligatori – a tutela della salute
pubblica. Inoltre, salvo che entrino in gioco altri diritti o doveri
costituzionali, non è – di norma – il legislatore a poter stabilire
direttamente quali siano i trattamenti terapeutici ammessi, con quali
limiti e a quali condizioni, posto che la pratica dell’arte medica
si fonda su acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in
continua evoluzione; la regola di fondo in questa materia é pertanto
costituita dalla autonomia e dalla responsabilità del medico che –
sempre con il consenso del paziente – opera le scelte professionali
basandosi sullo stato delle conoscenze a disposizione. Ciò non
significa che al legislatore sia senz’altro preclusa ogni
possibilità di intervento; tuttavia, un eventuale provvedimento,
concernente il merito delle scelte terapeutiche, in relazione alla
loro appropriatezza, non può nascere da valutazioni di pura
discrezionalità politica dello stesso legislatore, ma deve bensì
originarsi dall’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica
dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali, acquisite tramite istituzioni e organismi, di norma
nazionali o sovranazionali, a ciò deputati. (Nel caso di specie,
l’intervento regionale contestato dal Governo non si fondava su
specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche, verificate da parte
degli organismi competenti, ma si presentava come una scelta
legislativa autonoma, avente scopo cautelativo in attesa di futuri
accertamenti compiuti dall’autorità sanitaria nazionale).