Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 12 marzo 2009, n.42967/98

Il mancato riconoscimento di una confessione religiosa (nel caso di
specie: dei Testimoni di Geova) integra una discriminazione in base
all’art. 14 della CEDU, in combinazione con l’art. 9 CEDU, quando
il riconoscimento giuridico implica vari privilegi (tra cui
l’esenzione di quanti svolgono funzioni religiose dal servizio
militare o civile) ed i criteri con i quali è concesso sono stati
applicati arbitrariamente. Il ricorrente svolge funzioni
para-sacerdotali tra i Testimoni di Geova in Austria e ha lamentato di
essere stato obbligato a prestare servizio militare o civile quando
invece chi svolge funzioni religiose nell’ambito di comunità
religiose riconosciute dalla legge ne è esentato. Il ricorrente
perciò sostiene che sia stato violato l’articolo 14 CEDU (divieto
di discriminazione) letto congiuntamente all’articolo 9 CEDU.
L’esenzione dei ministri di culto dal servizio militare o civile, in
forza della rilevanza del loro ruolo ai fini del funzionamento delle
comunità religiose, ricade nell’ambito di applicazione delle tutele
di cui all’articolo 9 CEDU. Di conseguenza risulta applicabile anche
il divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 CEDU.
Nell’esaminare se la disparità di trattamento lamentata dal
ricorrente (e analogamente nei casi Gütl c. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4957] e Lang c.
Austria [https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4965]) sia
oggettivamente e ragionevolmente fondata, la Corte richiama la sua
sentenza Religionsgeneinschaft Der Zeugen Jehovas v. Austria
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4772] (Comunità
religiosa dei Testimoni di Geova e altre c. Austria) del 31 luglio
2008. In tale sentenza la Corte ha stabilito che uno dei criteri per
il riconoscimento giuridico in quanto società religiosa, status che
in Austria implica vari privilegi (tra cui l’esenzione di quanti
svolgono funzioni religiose dal servizio militare o civile), è stato
applicato arbitrariamente. Dato che la disparità di trattamento nei
confronti del ricorrente discende da questo mancato riconoscimento in
violazione della Convenzione, essa va ritenuta discriminatoria.

Sentenza 18 maggio 2006, n.16995

Lo stato di incoscienza del paziente priva il diniego, precedentemente
manifestato nei confronti della sottoposizione ad emotrasfusioni, del
necessario requisito della attualità del dissenso. Inoltre, il grave
stato di necessità impone, in ogni caso, ai sanitari il ricorso a
qualunque intervento terapeutico necessario per salvare la vita del
paziente.

Sentenza 15 settembre 2008, n.23676

Nell’ipotesi di pericolo grave ed immediato per la vita del paziente,
il dissenso del medesimo deve essere oggetto di manifestazione
espressa, inequivoca, attuale, informata. Esso deve, cioè, esprimere
una volontà non astrattamente ipotetica ma concretamente accertata.
Ciò non implica che, in tutti i casi in cui il paziente portatore di
forti convinzioni etico-religiose – come é appunto il caso dei
testimoni di Geova – si trovi in stato di incoscienza, debba per
questo subire un trattamento terapeutico contrario alla sua fede. Ma
comporta altresì che, a manifestare il dissenso al trattamento
trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con sé una
articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale
inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in
ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso
indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l’esistenza
del proprio potere rappresentativo in parte qua, confermi tale
dissenso all’esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari.

Sentenza 31 luglio 2008, n.40825

A seguito del rifiuto da parte dello Stato austriaco di riconoscere
personalità giuridica alla confessione dei Testimoni di Geova, la
Corte ricorda che l’autonomia delle confessioni religiose è
indispensabile al pluralismo in una società democratica. Il Governo
austriaco non ha fornito le ragioni sufficienti a giustificare il
rifiuto di tale riconoscimento, e l’ingerenza manifestata non può
essere considerata una restrizione “necessaria” per la salvaguardia
della libertà religione, così come previsto dall’art. 9 CEDU, che
pertanto è stato violato. La Corte ha ritenuto che potesse essere
legittimo far attendere dieci anni una comunità religiosa prima di
accordarle lo statuto di associazione confessionale nel caso in cui la
comunità in questione fosse di recente creazione, e dunque
sconosciuta, ma tale comportamento non si giustifica per una comunità
come i Testimoni di Geova, esistenti stabilmente da lungo tempo sia in
ambito nazionale che internazionale, e dunque ben conosciuta dalle
autorità. Per questo tipo di comunità i pubblici poteri dovrebbero
poter verificare più rapidamente se soddisfano le condizioni poste
dalla legislazione nazionale, e pertanto la Corte conclude che la
differenza di trattamento denunciata dai Testimoni di Geova contro il
Governo austriaco non è fondata su un motivo “obiettivo e
ragionevole”, sulla base del combinato disposto degli artt. 14 e 9
CEDU.

Regio decreto 07 dicembre 2007, n.1614

Real Decreto 1614/2007, de 7 de diciembre, por el que se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los miembros de la Orden religiosa de los Testigos de Jehová en España. (Boletín Oficial del Estado, 22 Dicembre 2007, numero 306) El artículo 1.1 del Real […]

Sentenza 03 maggio 2007

Dans l’affaire 97 Membres de la Congrégation des Témoins de Jéhovah
de Gldani et 4 autres c. Géorgie, la Cour européenne des Droits de
l’Homme a condamné la Géorgie pour violation de l’article 3 de la
Convention européenne des Droits de l’Homme (interdiction des
traitements inhumains ou dégradants), de l’article 9 (droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion) et de l’article 14
(interdiction de la discrimination) combiné avec les articles 3 et 9.
Le 17 octobre 1999, une centaine de Témoins de Jéhovah réunis dans
un théâtre ont été violemment agressés par un groupe de religieux
orthodoxes dirigé par le prêtre défroqué orthodoxe Vassil
Mkalavichvili. Bloqués dans la salle, les victimes, dont des femmes
et des enfants, ont ainsi reçu des coups de poing, de pied, de bâton
et de croix de fer. Des femmes ont été traînées à terre par les
cheveux, précipitées dans les escaliers ou flagellées à coup de
ceinture. Des Bibles et autres ouvrages religieux ont ensuite été
brûlés. Des chaînes nationales ont diffusé des enregistrements
vidéos de cette attaque, le ” père Basile ” se vantant lui-même
d’être à l’origine de ces agressions. Dans son arrêt du 3 mai 2007,
la Cour européenne a reconnu des traitements inhumains pour 25
personnes et des traitements dégradants pour 14 autres requérants.
Les juges européens ont conclu également à la violation de
l’article 3 du fait du refus de la police d’intervenir sur les lieux
et de l’indifférence totale des autorités géorgiennes. Il est
notamment reproché aux autorités géorgiennes d’avoir manqué à
leur obligation de protéger le libre exercice des droits à la
liberté de religion des requérants. D’octobre 1999 à novembre
2002, les Témoins de Jéhovah auraient fait l’objet de 138 attaques
violentes. Des 784 plaintes enregistrées, aucune n’aurait fait
l’objet d’une enquête diligente et sérieuse.

Sentenza 17 maggio 2007, n.1498

L’art. 1 della L.R. Veneto 20 agosto 1987 n. 44 prevede che “Nella
categoria di opere di cui al primo comma” (cioè “le chiese e gli
altri edifici religiosi”) “sono compresi gli edifici per il culto e
quelli per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro,
funzionalmente connessi alla pratica di culto delle confessioni
religiose organizzate ai sensi degli articoli 7 e 8 della
Costituzione”. Se tale è il dato letterale della norma, deve
prendersi atto che la stessa subordina l’erogazione delle
contribuzioni in discussione, da parte dei comuni, alla condizione che
si tratti di confessioni organizzate, ma non pure che abbiano
stipulato le intese con lo Stato italiano, ai sensi del terzo comma
dell’articolo 8 della Costituzione. A tale riguardo la norma
regionale, nel richiedere la condizione dell’organizzazione, fa
infatti rinvio all’intero articolo 8 della Costituzione, e non
precipuamente al terzo comma, dove si parla di intese bilaterali tra
Stato e confessioni religiose.

Sentenza 18 aprile 2007

Ai sensi del “Partial Birth Abortion Ban Act” del 2003 è illecito
l’aborto tardivo, praticato a gravidanza avanzata con un metodo
definito di nascita parziale. Questa tecnica abortiva, infatti, è da
ritenersi inumana e non necessaria per salvaguardare la salute della
donna.

Sentenza 02 marzo 2007, n.21

L’esercizio del diritto di difesa costituisce una facoltà
dell’incolpato e non può trasformarsi ab extra in imposizione per il
soggetto che liberamente intenda sottrarsi all’iter disciplinare,
rendendosi irreperibile nel corso del procedimento dinanzi agli organi
a ciò deputati.