Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 febbraio 2013, n.347049

Le cerimonie tradizionali delle “Ostensions”, che si svolgono nella
zona di Limoges, sono state per anni sovvenzionate da fondi comunali.
Ciò risulta contrario, ad avviso del Conseil d’Etat, alla legge del 9
dicembre 1905, detta “Loi de separation”, che vieta il sostegno e il
finanziamento dei culti. Le Ostensions, pur avendo anche un carattere
popolare e culturale, sono attività di culto; inoltre, sono
organizzate da associazioni che, pur non essendo costituite come
“associations cultuelles” ai sensi della legge del 1905, svolgono
attività religiose e sono orientate all’organizzazione e messa in
atto di cerimonie (Stella Coglievina).

Les cérémonies des ostensions septennales revêtent, en
elles-mêmes, un caractère cultuel, alors même, d’une part, qu’elles
ont acquis un caractère traditionnel et populaire et qu’elles ont
aussi un intérêt culturel et économique et, d’autre part, qu’en
marge des processions elles-mêmes, sont organisées des
manifestations à caractère culturel ou historique. Par suite,
illégalité au regard des dispositions de l’article 2 de la loi du 9
décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat de
délibérations d’un conseil municipal octroyant des subventions dont
il n’était pas soutenu qu’elles aient eu un objet et aient été
accordées selon des modalités conformes aux exigences rappelées par
la jurisprudence Fédération de la libre pensée et de l’action
sociale du Rhône s’agissant de l’octroi d’une subvention à une
association qui, sans constituer une association cultuelle au sens du
titre IV de la même loi, a des activités cultuelles, et qui se
rapportaient directement à ces cérémonies cultuelles [fonte:
www.legifrance.gouv.fr].

Sentenza 18 marzo 2011, n.30814/06

La presenza di un simbolo religioso, quale il crocifisso, nelle
scuole pubbliche non viola il diritto dei genitori di educare ed
istruire i figli secondo le proprie convinzioni religiose e
filosofiche (art. 2, Protocollo addizionale n. 1 CEDU).
L’obbligo degli Stati contraenti di rispettare le convinzioni
religiose e filosofiche dei genitori non si limita al contenuto
dell’istruzione e alle modalità di erogarla. Quando la
regolamentazione dell’ambiente scolastico è riservata alla
competenza delle autorità pubbliche, ciò comporta l’assunzione di
una funzione da parte dello Stato nel campo dell’educazione e
dell’insegnamento che ricade nell’ambito di applicazione
dell’art. 2 del _Protocollo n. 1_. Sennonché gli Stati contraenti
godono di un margine di apprezzamento quando si tratti di conciliare
l’esercizio di tali funzioni con il diritto dei genitori di educare
ed istruire i propri figli in conformità alle proprie convinzioni.
Questo margine di apprezzamento è nel caso di specie particolarmente
ampio data l’inesistenza di un consenso europeo sulla questione
della presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche.
Prescrivendo la presenza del crocifisso nelle aule di tali scuole si
attribuisce alla religione di maggioranza del paese una visibilità
preponderante nell’ambiente scolastico. Tuttavia, questo non è di
per sé sufficiente ad integrare un tentativo di indottrinamento da
parte dello Stato convenuto e a stabilire un inadempimento delle
prescrizioni di cui all’art. 2 del _Protocollo n. 1._
Il crocifisso appeso al muro è un simbolo essenzialmente passivo e
questo aspetto è particolarmente rilevante con riguardo
specificamente al principio di neutralità. Non ci sono del resto
elementi sufficienti per attestare l’eventuale condizionamento su
giovani persone le cui convinzioni non sono ancora definite. D’altra
parte, non si potrebbe attribuire a tale simbolo una influenza sugli
alunni comparabile a quella che può avere una lezione o la
partecipazione ad attività religiose.
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La sentenza 18 marzo 2011 accoglie il ricorso del governo italiano
contro la precedente sentenza della Seconda Sezione della Corte
europea dei diritti dell’Uomo, pronunciata il 3 novembre 2009
[https://www.olir.it/documenti/?documento=5146] (Affaire Lautsi c.
Italia, n. 30814/06)

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In OLIR.it la sentenza 18 marzo 2011 in inglese e francese:
Grand Chamber. Case of Lautsi and others v. Italy
[/areetematiche/documenti/documents/5601_lautsi_and_others_v__italy.pdf]
Grande Chambre. Affaire Lautsi et autres c. Italie
[/areetematiche/documenti/documents/affaire-lautsi-%20et-autres-%20c.-italie.pdf]

Legge 27 settembre 2007, n.167

Legge 27 Settembre 2007, n. 167: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 ottobre 2007, n. 238) La […]

Legge regionale 23 giugno 2003, n.30

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30: “Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Toscana” n. 26 del 2 luglio 2003) TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI (Omissis) ARTICOLO 2 (Definizioni) 1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità, esercitate dai soggetti di cui all’articolo 5, attraverso […]

Legge regionale 17 agosto 2004, n.15

Legge regionale 17 agosto 2004, n. 15: “Statuto della Comunità Montana Alto Sinni”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 63 del 19 agosto 2004) ARTICOLO UNICO (Articolo Unico) 1. E’ approvato, ai sensi del quarto comma dell’art. 6 della legge regionale 17 febbraio 1993, n.9, lo Statuto della Comunità Montana “Alto Sinni”, nel testo […]

Costituzione 28 giugno 1996

Costituzione, 28 giugno 1996. The Verkhovna Rada of Ukraine, on behalf of the Ukrainian people — citizens of Ukraine of all nationalities, (Omissis) aware of our responsibility before God, our own conscience, past, present and future generations, (Omissis) adopts this Constitution — the Fundamental Law of Ukraine. (Omissis) Art. 11 The State promotes the consolidation […]

Parere 18 gennaio 2005

U.N. Human Rights Committee. Parere 18 gennaio 2005: “Uzbekistan. Il divieto di indossare il velo integra la violazione dell’art. 18.2 dell’ICCPR”. (Omissis) Communication No. 931/2000 : Uzbekistan. 18 January 2005 CCPR/C/82/D/931/2000 Human Rights Committee Eighty-second session 18 October – 5 November 2004 Views of the Human Rights Committee under the Optional Protocol to the International […]

Sentenza 05 febbraio 1997

La professione di una fede religiosa non condivisa o apprezzata dal
coniuge, non puo`, di per se´, costituire motivo di addebito della
separazione, non potendosi in alcun modo rimproverare ad un soggetto
di esercitare un diritto costituzionalmente garantito, quale quello di
libertà religiosa. Tuttavia, quando la professione di un determinato
credo – nel caso di specie quello dettato dal movimento Lubavitch –
comporti, per l’aspetto particolarmente totalizzante, integralista e
di intransigenza assunto dal singolo adepto, il venir meno a
fondamentali doveri nell’ambito del rapporto con il coniuge e sia,
soprattutto, tale da influire negativamente sull’educazione della
prole, tale comportamento non puo` non assumere rilevanza ai sensi e
per gli effetti dell’art. 151 c.c., con conseguente addebito del
relativo provvedimento di separazione.

Intesa 15 ottobre 1994

Regione Veneto – Provincia Ecclesiastica Veneta: “Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Ecclesiastica Veneta per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti ecclesiastici”, 15 ottobre 1994. Premesso: a) che il patrimonio culturale di proprieta` degli Enti ecclesiastici esistenti e operanti nel Veneto riveste un considerevole interesse nel quadro […]

Intesa 27 dicembre 1999

Regione Valle d’Aosta – Diocesi di Aosta: “Intesa tra la Regione Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”, 27 dicembre 1999. Nel pieno rispetto della legislazione vigente nell’ambito della collaborazione tra Stato e Chiesa per la tutela […]