Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Protocollo di intesa 31 marzo 2004

Regione Puglia – Conferenza Episcopale Pugliese: “Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la Conferenza Episcopale Pugliese al fine di concordare opportune disposizioni per armonizzare ed ottimizzare gli interventi sul patrimonio storico, artistico e culturale appartenente ad Enti ed Istituzioni ecclesiastiche”, 31 marzo 2004. (Da “Bollettino Ufficiale Regione Puglia” n. 72 del 10 giugno 2004) […]

Sentenza 24 settembre 2003

Il divieto per il corpo docente di portare il velo a scuola durante le
ore di lezione non trova nel diritto vigente del Baden – Württemberg
alcun fondamento giuridico.
Il mutamento sociale connesso alla crescente pluralità di fedi
religiose può essere per il legislatore motivo per una nuova
disciplina delle modalità in cui i segni religiosi sono ammessi nella
scuola.

Decreto Presidente Repubblica 24 giugno 1986, n.539

D.P.R. 24 giugno 1986, n. 539: "Approvazione delle specifiche ed autonome attività educative in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche materne". IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, […]

Accordo 27 gennaio 2003

“Accordo di cooperazione tra la Repubblica Federale Tedesca e il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania”, del 27 gennaio 2003. ACCORDO tra la Repubblica Federale Tedesca, rappresentata dal Cancelliere federale, e il Consiglio centrale degli Ebrei in Germania (ente pubblico), rappresentato dal Presidente e dai vicepresidenti Preambolo Consapevole della particolare responsabilità storica del popolo tedesco […]

Sentenza 18 ottobre 1995, n.440

É costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8,
primo comma, Cost., l’art. 724, primo comma, del codice penale – che
punisce con un’ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive
o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone
venerati nella religione dello Stato – , limitatamente alle parole: “o
i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”, in
quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso
individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la
bestemmia contro la Divinità può considerarsi punita
indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a
questa o a quella religione, di guisa che, già ora, risultano
protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i
credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o
discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati,
di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce
testualmente soltanto alla “religione dello Stato”, e cioè alla
religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di
eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia
penale, che preclude alla Corte l’estensione della norma alle fedi
religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di
generalità.