Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Disegno di legge 10 novembre 2003, n.4470

Camera dei Deputati. XIV legislatura. Disegno di legge, d’iniziativa dell’On.le Elettra Deiana, n. 4470 del 10 novembre 2003: “Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici”. ONOREVOLI COLLEGHI! — Le norme relative al matrimonio e al suo scioglimento e/o annullamento, attuative del Concordato dell’11 febbraio 1929 tra la […]

Decreto generale 05 novembre 1990, n.786

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto Generale sul matrimonio canonico, Prot. n. 786/90, 5 novembre 1990. Decreto La Conferenza Episcopale Italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il “Decreto generale sul matrimonio canonico”, in attuazione delle disposizioni del codice di diritto […]

Concordato 18 maggio 2004

CONCORDATA ENTRE A SANTA SÉ E A REPÚBLICA PORTUGUESA 2004 Firmato il 18 maggio 2004. A Santa Sé e a República Portuguesa, afirmando que a Igreja Católica e o Estado são, cada um na própria ordem, autónomos e independentes; considerando as profundas relações históricas entre a Igreja Católica e Portugal e tendo em vista as […]

Regolamento 29 maggio 2000, n.1347

Unione Europea. Consiglio. Regolamento 29 maggio 2000, n. 1347 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi. (da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee” L 160 del 30 giugno 2000) Testo abrogato dal Regolamento 27 novembre 2003, n. 2201. […]

Sentenza 22 marzo 1995, n.3314

Al fine della delibazione di sentenza del tribunale ecclesiastico
dichiarativa della nullità del matrimonio per vizio del consenso
rappresentato dalla esclusione di uno dei “bona matrimonii”, la
situazione ostativa, di cui all’art. 797, n. 6 cod. proc. civ., per
pendenza davanti al giudice italiano di altra causa fra le stesse
parti con identico oggetto, non può discendere dalla proposizione
dinanzi a tale giudice di una generica domanda di accertamento della
“conformità del matrimonio alla legge italiana”, attesa
l’inidoneità della relativa istanza ad aprire un dibattito sulla
specifica questione della sussistenza o meno dell’indicato vizio*.

Sentenza 29 novembre 1993, n.421

Nell’Accordo del 18 febbraio 1984, con cui lo Stato italiano e la
Chiesa cattolica hanno convenuto modifiche al Concordato lateranense
del 1929, la riserva di giurisdizione a favore dei tribunali
ecclesiastici per le cause di nullita’ dei matrimoni canonici
trascritti, seppur non prevista in modo espresso, e’ assunta –
coerentemente con il principio di laicita’ dello Stato – quale logico
corollario del sistema matrimoniale recepito dall’Accordo, nel quale
sono riconosciuti effetti civili, mediante trascrizione, ai matrimoni
contratti per libera volonta’ delle parti secondo le norme del diritto
canonico, e da tale ordinamento disciplinati nel loro momento
genetico. Percio’, la giurisdizione ecclesiastica “esclusiva” – lungi
dall’essere venuta meno – va ricondotta all’art. 8 dell’Accordo e al
punto 4 del contestuale Protocollo addizionale, i quali regolano
interamente la materia matrimoniale nei connessi aspetti sostanziale e
processuale, attribuendo peraltro piu’ penetranti poteri al giudice
italiano in sede di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di
nullita’.