Sentenza 21 gennaio 1982, n.17
Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni
normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847
e i commi quinto e sesto dell’art. 34 del Concordato (reso esecutivo
con l’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse
essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate
illegittimita`, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute
nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di
cui all’art. 7, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita` per difetto di
rilevanza della questione di legittimita` costituzionale – sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 e segg. Cost. –
dell’art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui
prevede la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
della cognizione delle cause di nullita` di matrimoni canonici
trascritti agli effetti civili e lo speciale procedimento di
esecutorieta` delle sentenze dei tribunali medesimi).