Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 21 gennaio 1982, n.17

Per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni
normative tra il censurato art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847
e i commi quinto e sesto dell’art. 34 del Concordato (reso esecutivo
con l’art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse
essere nel merito la pronuncia in ordine alle denunciate
illegittimita`, resterebbero egualmente in vigore le norme contenute
nel citato art. 34, norme che godono della copertura costituzionale di
cui all’art. 7, secondo comma, Cost.. (Inammissibilita` per difetto di
rilevanza della questione di legittimita` costituzionale – sollevata
in riferimento agli artt. 2, 3, 7, 24, 25, 29 e 101 e segg. Cost. –
dell’art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui
prevede la riserva alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici
della cognizione delle cause di nullita` di matrimoni canonici
trascritti agli effetti civili e lo speciale procedimento di
esecutorieta` delle sentenze dei tribunali medesimi).