Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 giugno 2018, n.16031/18

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’essere
un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale
(Onlus) non dimostra necessariamente la natura non imprenditoriale
dell’organizzazione; infatti, laddove l’organizzazione di
tendenza eserciti un’attività strutturata a modo di
impresa, alla stregua dei parametri fissati dall'art. 2082 c.c.,
essa finisce per non essere dissimile da qualunque altro datore di
lavoro, così che un trattamento privilegiato, di esclusione
dell’operatività della tutela reale per i lavoratori in
caso di licenziamento, non sarebbe giustificabile. 

Sentenza 16 febbraio 2004, n.2912

In tema di licenziamento, l’applicazione della disciplina prevista per
le cosiddette organizzazioni di tendenza dall’art. 4 legge 11 maggio
1990, n. 108 (con conseguente esclusione, nei loro confronti, della
tutela reale di cui all’art. 18 legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificato dall’art. 1 citata l. n. 108 del 1990), presuppone
l’accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della
presenza dei requisiti tipici dell’organizzazione di tendenza,
definita come datore di lavoro non imprenditore che svolge, senza fine
di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione, ovvero di religione e di culto, e, più in generale,
qualunque attività prevalentemente ideologica purché in assenza di
una struttura imprenditoriale. Inoltre, il fine ideologico o di culto
di una associazione non esclude “ex se” la possibilità di svolgimento
di attività imprenditoriale; il relativo accertamento costituisce una
valutazione di fatto demandata anche al giudice di merito.

Sentenza 05 aprile 2003, n.5401

In materia di licenziamento del lavoratore subordinato, la disciplina
stabilita per le cosiddette “organizzazioni di tendenza” dall’art. 4,
legge n. 108 del 1990, che esclude l’operatività della tutela reale
stabilita dall’art. 18, legge n. 300 del 1970, è applicabile alle
associazioni che svolgano senza fini di lucro attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione,
non essendo necessario che dette attività presentino una
“caratterizzazione ideologica”, che pure può connotare alcune di
esse. (Nella specie, la Suprema Corte, cassando la sentenza di merito,
ha affermato che l’attività svolta dall’Associazione ricorrente –
Associazione italiana per l’assistenza agli spastici – di “natura
culturale” e consistente nella “promozione dello sviluppo della
cultura dell’handicap” è riconducibile alla previsione dell’art. 4,
legge n. 108 del 1990).