Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 18 settembre 2018, n.3413/09

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo
ha ravvisato una violazione dell'articolo 9 della Convenzione nel
provvedimento di un giudice belga che aveva imposto a una donna di
allontanarsi dall'aula di tribunale a seguito del suo rifiuto di
rimuovere  l'hijab, il velo islamico che copre esclusivamente
capelli e collo. Secondo la Corte, ciò ha comportato una
evidente restrizione all'esercizio del diritto di libertà
religiosa della donna, dal momento che il provvedimento non poteva
dirsi giustificato da esigenze di ordine pubblico: la condotta della
donna, infatti, non è stata in alcun modo irrispettosa e non ha
costituito alcuna minaccia al regolare svolgimento dell'udienza.
Inoltre, il velo non copriva l’intero volto e la donna non
rappresentava lo Stato nell’esercizio di una funzione pubblica
ma era una cittadina privata, senza obblighi di non mostrare in
pubblico il proprio credo religioso. Le aule di giustizia vanno
sì considerate luoghi pubblici, con la conseguenza che il
principio di neutralità deve essere garantito e prevalere
rispetto alla manifestazione del credo religioso, ma, nel caso di
specie, la motivazione alla base del provvedimento non era la
neutralità quanto il mantenimento dell’ordine che, per la
Corte, non era in alcun modo compromesso dal velo indossato dalla
donna.

Ordinanza 05 giugno 2007, n.199

Manifesta inammissibilità della questione di illegittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento agli
artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 6, comma
5, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (Misure urgenti in materia
di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con
modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205, nella parte in cui
– stabilendo che per i reati indicati all’art. 5, comma 1, del
medesimo decreto-legge, il pubblico ministero procede al giudizio
direttissimo anche fuori dei casi previsti dall’art. 449 del codice di
procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini – non
prevede, «secondo l’interpretazione maggioritaria della
giurisprudenza di legittimità, […] che l’imputato debba essere
presentato in udienza nel termine di quindici giorni dall’arresto o
dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato».