Uguaglianza
Risoluzione 06 settembre 2007
Parlamento europeo. Risoluzione 6 settembre 2007: “Funzionamento dei dialoghi e delle consultazioni con i paesi terzi in materia di diritti dell’uomo”. Il Parlamento europeo , – visti tutti gli accordi tra l’UE e i paesi terzi e le clausole relative ai diritti umani e alla democrazia contenute in detti accordi, – visti gli articoli 177, […]
Sentenza 04 novembre 1995, n.11515
Il quadro complessivo dell’ordinamento giuridico non consente di
ritenere che l’autonomia privata nei rapporti di massa sia soggetta al
vincolo della parità di trattamento.
Nell’ordinamento giuridico non sussiste un principio inderogabile di
parità di trattamento dei lavoratori dalla cui violazione discenda la
nullità del trattamento differenziato a parità di lavoro, sostituito
di diritto dal trattamento migliore, nè dagli art. 1175 e 1375 c.c.
può desumersi un obbligo contrattuale di praticare il trattamento
più vantaggioso a tutti i lavoratori che si trovino in una situazione
omologa a quella di coloro che fruiscono di una condizione di maggior
favore, semprechè la disparità di trattamento non scaturisca da una
delle ragioni di discriminazione specificamente vietate dalla legge.
Pertanto dall’insieme dei suddetti divieti specifici di
discriminazione emerge un principio generale secondo il quale non è
consentito riservare a taluni lavoratori trattamenti
ingiustificatamente non conformi ai complessivi assetti organizzativi
adottati dall’imprenditore per la gestione dei rapporti di lavoro
nell’azienda, sicchè, riflettendosi tali scelte gestionali in senso
modificativo sul contenuto del singolo contratto individuale di
lavoro, non può escludersi che quest’ultimo, interpretato secondo il
canone di buona fede alla stregua delle modifiche conseguenti alle
scelte gestionali anzidette, attribuisca al singolo lavoratore il
diritto di pretendere il trattamento più vantaggioso.
Non è possibile, nell’attuale ordinamento, configurare nei confronti
dei contratti collettivi un principio di parità di trattamento o di
ragionevolezza. (Nel caso di specie è stata giudicata legittima la
clausola del contratto collettivo per i dipendenti delle Ferrovie
dello Stato che riconosce come festiva soltanto per i lavoratori del
comune di Roma la giornata del 29 giugno).
Sentenza 28 giugno 2007, n.05-908
Un sistema di quote, volto a bilanciare il numero degli studenti
appartenenti ai diversi gruppi etnici, viola il principio di non
discriminazione, in quanto opera una classificazione degli individui
in base alla loro origine etnica o al colore della pelle. Si tratta
infatti di misure preferenziali (o azioni positive), che sarebbero
legittime se rispondessero ad interessi stringenti dello Stato
(“compelling interest”), quali ad esempio la garanzia della diversità
e del pluralismo nel sistema educativo; il meccanismo previsto dalle
quote non risponde a simili finalità, ma è volto unicamente a
stabilire percentuali per l’accesso alle scuole, in base
all’appartenenza etnica degli studenti. E’ perciò contrario alla
regola secondo la quale tale accesso deve svolgersi senza distinzioni
di razza o religione (“on a non-racial basis”).
Raccomandazione 29 giugno 2007, n.1804
Council of Europe, Parliamentary Assembly. Recommendation 29 june 2007, n. 1804(2007): "State, religion, secularity and human rights" (*). 1. The Parliamentary Assembly notes that religion is an important feature of European society. This is because of the historic fact that certain religions have been present for centuries and because of their influence in Europe's history. […]
Decreto 31 gennaio 2007
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007: “Disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” N. […]
Risoluzione 10 maggio 2007
Parlamento europeo. Risoluzione 10 maggio 2007: “Riforme nel mondo arabo: quale strategia per l’Unione europea?” Il Parlamento europeo, – visti gli orientamenti e le strategie della Commissione e del Consiglio nei confronti di vari paesi del mondo arabo, – vista la relazione interlocutoria sul partenariato strategico dell’Unione europea con la regione mediterranea e il Medio […]
Costituzione 1998
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EL PUEBLO DEL ECUADOR Inspirado en su historia milenaria, en el recuerdo de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que, con su sacrificio, forjaron la patria; fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han guiado sus pasos […]
Costituzione 05 febbraio 1917
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada con Ley de 5 de febrero de 1917, que reforma la Constitución de 5 de febrero de 1857. (TEXTO VIGENTE, Ultima reforma aplicada 29/10/2003) Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni […]
Legge regionale 13 dicembre 2004, n.46
Regione Abruzzo. Legge regionale 13 dicembre 2004, n. 46. Interventi a sostegno degli stranieri immigrati. Capo I – Principi generali Art. 1 Finalità. 1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze a norma dell'art. 117, comma quarto, della Costituzione, in armonia con la normativa dell'Unione europea, con le leggi dello Stato vigenti in materia, nonché con […]