Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 dicembre 1972, n.195

I requisiti dell’indipendenza e della sovranita’ riconosciuti
dall’art. 7 della Costituzione sia allo Stato che alla Chiesa
riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la
separazione e la reciproca indipendenza non escludono che un
regolamento dei rapporti dei due ordinamenti sia sottoponibile a
disciplina pattizia, alla quale legittimamente puo’ risalire la
rilevanza di atti promananti da una delle due parti, purche’ non siano
tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano situazioni
giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo ordinamento
costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono essere
contrarie. L’art. 38 del Concordato, che sottopone al nulla osta della
S. Sede la nomina dei professori della Universita’ cattolica,
sollevata per presunta violazione dell’art. 7 Cost. sotto il profilo
della violazione della sovranita’ dello Stato che deriverebbe dalla
subordinazione al “placet” dell’Autorita’ ecclesiastica nella materia
dell’insegnamento, non contrasta col menzionato principio
costituzionale.

Decreto rettorale 22 settembre 2005

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Decreto rettorale 22 settembre 2005: “Modificazioni allo Statuto” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, n. 241 del 15 ottobre 2005) IL RETTORE Visto lo statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; Visto il parere favorevole espresso, in […]

Sentenza 01 marzo 2002, n.3033

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
controversia promossa, dal Fondo pensioni per il personale docente e
per i ricercatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore (libera
università costituita ed operante ai sensi degli art. da 198 a 212
del testo unico di cui al r.d. 31 agosto 1933 n. 1592), nei confronti
di professore universitario collocato a riposo, per ottenere la
restituzione di somme pagate a titolo di pensione e ritenute non
dovute, atteso che tali prestazioni corrispondono a situazioni
soggettive che trovano titolo immediato e diretto nel cessato rapporto
di pubblico impiego, e non in un rapporto previdenziale; ed essendo,
d’altra parte, da escludere, nella specie, la giurisdizione della
Corte dei conti, considerato che le prestazioni pensionistiche in
questione sono erogate dal Fondo – ente dotato di personalità
giuridica e gestito dall’Università cattolica – senza onere a carico
dello Stato. (Principio espresso in relazione a fattispecie nella
quale il collocamento a riposo del professore universitario era
avvenuto anteriormente allo “ius superveniens” rappresentato dall’art.
29 del d.lg. n. 80 del 1998).