Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 maggio 2008, n.6156

L’art. 1 della legge n. 230/07 ha introdotto il comma 7 ter
dell’art 15 n. 230/98, che espressamente riconosce la possibilità
di richiedere la revoca dello status di obiettore dopo
l’espletamento del servizio, ancorandola a specifiche modalità
temporali e formali (la richiesta cioè deve essere irrevocabile e
può essere presentata solo dopo il decorso del termine di 5 anni
dalla collocazione in congedo). Per coloro che si avvalgono della
facoltà in esame il legislatore prevede espressamente al comma 7 bis
del citato art. 15, anch’esso introdotto dalla l. n. 130/07, il
venir meno dei limiti all’accesso per i posti in corpi militari o
che, comunque, comportino l’uso delle armi. Dalla disciplina ora
richiamata appare confermata, quindi, la netta distinzione, anche a
livello normativo, tra il profilo attinente alla preclusione
all’ammissione ad un certo tipo di impieghi e quello concernente gli
effetti della revoca dello status di obiettore intervenuta dopo
l’espletamento del servizio.

Sentenza 15 gennaio 2002, n.3367

La Commissione giudicatrice competente, chiamata in base alla legge
del 15 dicembre 1972, n. 772 ad esprimere un giudizio sulla domanda
volta al riconoscimento dell’obiezione di coscienza, può disattendere
la domanda stessa nelle ipotesi che dagli elementi raccolti d’ufficio
in sede istruttoria risulti la manifesta infondatezza dei motivi
addotti dal richiedente e quando da quegli elementi sia possibile
dedurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, la pretestuosità dei
motivi di coscienza allegati, mentre non può valutare in positivo il
grado di “profondità” dei convincimenti del richiedente.

Sentenza 24 dicembre 1991, n.467

La regola della proporzionalità della limitazione di un diritto
inviolabile dell’uomo in riferimento all’adempimento di un dovere
costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo
discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa
restringere il contenuto del diritto inviolabile – qual’é, nella
specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa –
soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione
dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale
contrapposto, qual’é a sua volta, nella specie, l’obbligo di prestare
il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono
indubbiamente superati con la mancata estensione dell’esonero, a pena
espiata, dalla prestazione del servizio militare – previsto dall’art.
8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l’obiettore di
coscienza che, senza aderire alla possibilità della prestazione di
servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima
dell’incorporazione – all’obiettore che abbia manifestato tale rifiuto
dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualità che, non
potendo giovarsi dell’esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una
lunga e pesante serie di condanne penali.

Sentenza 06 luglio 1989, n.409

È legittima la tutela dell’obbligatorietà del servizio militare,
quale risulta dalla disciplina dell’ipotesi, di cui al secondo comma
dell’art. 8 della legge n. 772 del 1972, di rifiuto totale, in tempo
di pace, prima di assumerlo, del servizio militare di leva, in quanto
la situazione di chi rifiuta d’adempiere a doveri di solidarietà
sociale costituzionalmente sanciti è ben diversa e non comparabile
con la situazione di chi pur essendo contrario all’uso personale delle
armi per imprescindibili, e giuridicamente controllati, motivi di
coscienza, quei doveri di solidarietà adempie chiedendo (ed
ottenendo) d’essere ammesso al servizio militare non armato od al
servizio civile alternativo.

Sentenza 06 maggio 1985, n.164

Non è esatto che l’obbligo di prestare servizio militare armato sia
un dovere di solidarietà politica inderogabile per tutti i cittadini:
viceversa, inderogabile dovere per tutti i cittadini è la difesa
della Patria, cui il servizio militare obbligatorio si ricollega, pur
differenziandosene concettualmente ed istituzionalmente. Cosicché,
mentre nessuna legge potrebbe esentare dal dovere di difesa della
Patria previsto dall’art. 52, primo comma, Cost., in conformità del
secondo comma dello stesso articolo, il servizio militare è
obbligatorio nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge ordinaria,
purché non siano violati altri precetti costituzionali. E la
normativa di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul
riconoscimento dell’obiezione di coscienza, prevedendo per gli
obbligati alla leva la possibilità di venire ammessi a prestare, in
luogo del servizio militare armato, servizio militare non armato o
servizio sostitutivo civile, non si traduce in una deroga al dovere di
difesa della Patria, poiché il servizio militare armato può essere
sostituito con altre prestazioni personali di portata equivalente,
riconducibili anch’esse all’idea di difesa della Patria. È
inammissibile la questione di legittimità costituzionale allorché la
prospettazione del thema decidendum appare incoerente, se non
addirittura contraddittoria, con inevitabili riverberi negativi sul
petitum, così da renderne i contorni incerti o, al limite, illogici.
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale che il
giudice a quo si limita a sollevare “nei medesimi termini” di altre
ordinanze dello stesso o di altro giudice, risultando indiscutibile la
carenza di motivazione, non bastando ad assolvere il relativo onere
una motivazione formulata esclusivamente per relationem.

Legge 08 luglio 1998, n.230

Legge 8 luglio 1998, n. 230: “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza.” (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n.163 del 15 luglio 1998) 1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell’esercizio del diritto alle liberta’ di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e dalla Convenzione internazionale sui […]

Sentenza 18 novembre 1993, n.422

La mancata estensione dell’esonero dal servizio militare, conseguente
alla pena espiata, per i reati di rifiuto del servizio militare, a
coloro che rifiutano il servizio dopo averlo assunto adducendo motivi
diversi da quelli legislativamente previsti ovvero senza addurre alcun
motivo, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza e della
funzione rieducativa della pena in quanto, – come la Corte ha gia’
affermato in ordine alla mancata estensione del suddetto esonero a
coloro che rifiutano il servizio di leva prima di assumerlo – rende
possibile la reiterazione della condanna fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (compimento del 45 anno di eta’). Deve
pertanto essere dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art.
8, terzo comma, l. 15 dicembre 1972, n. 772, nella parte in cui non
prevede l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a
favore di coloro che, avendo in tempo di pace rifiutato totalmente la
prestazione del servizio stesso, anche dopo averlo assunto, sulla base
di motivi diversi da quelli indicati nell’art. 1 della legge n. 772
del 1972 o senza aver addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel
comportamento la pena della reclusione quantomeno in misura
complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di
leva. Restano assorbite le ulteriori censure in riferimento agli artt.
2, 19 e 21 Cost.