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    Quaderni di diritto ecclesiale - Numero 2 – Aprile 2012


    N. 2 – XXV – APRILE 2012

    SOMMARIO

    129 – S.E.R. Mons. Francesco Coccopalmerio elevato alla dignità cardinalizia

    131 – Editoriale

    134 – Il motu proprio Omnium in mentem e il matrimonio canonico, di G. Paolo Montini
    155 – Il motu proprio Omnium in mentem e il matrimonio canonico. Significato di una innovazione, di Massimo Mingardi
    178 – La circolare del 13 marzo 2006 del Pontificio consiglio per i testi legislativi alla prova di un caso concreto, di Paolo Bianchi
    189 – L'interpretazione autentica dellle leggi ecclesiali. Permanenza e sostituzione di un membro del Collegio dei consultori (can. 502 § 1), di Alberto Perlasca
    196 – Documenti recenti della Sede Apostolica (2011), di Giuliano Brugnotto

    Corso residenziale di diritto canonico applicato.
    La curia diocesana: diritto e prassi. II anno

    202 – I registri dell'ingresso nella vita cristiana, di Gianluca Marchetti
    219 – Annotazioni sugli atti da premettere alla celebrazione del matrimonio, di Gianluca Marchetti
    229 – I matrimoni misti: la preparazione, di Gianluca Marchetti
    244 – La rimozione del vetitum, la convalidazione del matrimonio e la separazione, di Pierantonio Pavanello



    Editoriale

    Già nel secondo fascicolo del 2011 la nostra Rivista si era interessata alle modificazioni del testo codiciale introdotte dal Sommo Pontefice Benedetto XVI con il motu proprio Omnium in mentem del 26 ottobre 2009. In quel caso ci si era concentrati sulle modificazioni di due canoni del titolo relativo all'ordine sacro, cambiamenti riguardanti il diaconato rispetto agli altri due gradi dell'ordine sacro. Con la parte monografica del presente numero, si completa l'esame delle disposizioni normative del motu proprio affrontando la modifica di tre ulteriori canoni: una modifica che elimina dal Codice di diritto canonico tre incisi riguardanti le conseguenze dell'abbandono formale della Chiesa cattolica da parte del fedele in essa battezzato o in essa accolto dopo il battesimo, e contenuti in canoni relativi rispettivamente all'obbligo di osservare la forma canonica, all'impedimento di disparità di culto e ai presupposti per la lecita celebrazione dei matrimoni misti.
    Rispetto allo spessore dottrinale e teologico delle modifiche effettuate nei can. 1008 e 1009 relativamente al diaconato, potrebbe sembrare che gli altri cambiamenti – di per sé relativi alla pura disciplina ecclesiale – siano molto meno rilevanti. In realtà, si potrà constatare dagli articoli contenuti nel presente fascicolo che la portata di quanto ora deciso è davvero notevole: non solo perché incide sui requisiti di validità o invalidità del matrimonio celebrato dai battezzati, e quindi va a toccare uno dei diritti fondamentali della persona umana quale è appunto il diritto al matrimonio, ma anche perché alla decisione di variazione normativa si è giunti pure alla luce di molteplici altre questioni, prima fra tutte la spinosa problematica, tipica di alcuni paesi del centro Europa, sul significato da dare alla decisione del fedele di sottrarsi al pagamento della tassa (statale) dovuta a motivo dell'appartenenza religiosa del singolo.
    Sarà soprattutto il primo articolo (Montini) ad interrogarsi, dopo aver riflettuto su alcuni aspetti formali del motu proprio in sé considerato (la data dell'entrata in vigore e l'eventuale retro attività delle disposizioni in esso contenute), sulle interferenze che la questione centroeuropea ha esercitato sulla problematica matrimoniale, talmente incisive da arrivare a mettere in dubbio la conclusione che, a stretto rigore di esame del motu proprio, avrebbe dovuto essere tratta circa la non retro attività di quanto ivi stabilito.
    Prendendo come punto di partenza il quadro delineato da questo primo contributo, il secondo articolo (Mingardi) approfondisce il significato del cambiamento di normativa, soprattutto attraverso un esame critico delle motivazioni che a livello ufficiale (nello stesso motu proprio, ma anche nel breve scritto con cui il Presidente del Pontificio consiglio per i testi legislativi lo presenta alla comunità ecclesiale) sono state offerte, e tentando infine un bilancio complessivo dell'innovazione attuata.
    Infine, un ulteriore articolo (Bianchi) offre più concretamente il riscontro pratico di cosa possa comportare il cambiamento effettuato, attraverso l'esame di un caso che, inizialmente sottoposto come quesito di QDEonline – si tratta quindi di un caso reale, seppure opportunamente modificato per renderlo comunque irriconoscibile -, è stato ampliato nella risposta per delineare più compiutamente le varie problematiche connesse alla determinazione legislativa oggetto di indagine.
    Dall'insieme dei contributi sarà evidente che pure ciò che può apparire meramente disciplinare ha in realtà delle ripercussioni che vanno ben oltre la semplice disciplina. Si potrebbe anche a riguardo del nostro tema parafrasare la reazione del Card. Siri al Concilio vaticano II quando il Card. Marella affermò che contro la rinuncia per limite di età dei Vescovi diocesani non
    ci sarebbero state rationes theologicae; rispose il Card. Siri: «Quae non sunt directe contra rationem theologicam, sed possunt evadere paulatim contra rationem theologicam» (AD II/I1,3, 658); non si tratta, in altre parole, di ragionare su ciò che strettamente si può decidere, «in quanto non contrario alla/e ragione/i teologica/he», ma piuttosto di rendersi conto che anche decisioni puramente disciplinari «a poco a poco possono condurre ad opporsi alla/e ragione/i teologica/he». Sotto questo profilo, il caso di cui in questo fascicolo la Rivista si occupa appare veramente esemplare.
    Nella parte non monografica trova posto anzitutto, per la rubrica sulle interpretazioni autentiche del Codice, uno studio sulla duplice interpretazione offerta a riguardo del can. 502 sul Collegio dei consultori, avente ad oggetto la necessità o meno dell'appartenenza al Consiglio presbiterale per continuare ad essere membro del Collegio, e l'obbligatorietà o meno di sostituire i membri che, nel corso del mandato quinquennale, cessassero di appartenere al Collegio (Perlasca).
    Viene quindi riportato l'aggiornamento sui documenti recenti della Sede apostolica, promulgati o pubblicati nell'anno 2011 (Brugnotto).
    Il fascicolo contiene poi i testi di alcune delle relazioni tenute al II anno del Corso residenziale di diritto canonico applicato che la Redazione di Quaderni ha promosso su La Curia diocesana: diritto e prassi e che si è tenuto a Perugia a fine estate 2010; precedenti relazioni di questo medesimo corso erano state pubblicate nei numeri 2 e 4 del 2011 e nel primo numero del 2012.

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